19/06/2019 – Vincoli da rispettare in caso di ricorso al prepensionamento

Sicilia, del. n. 123 – Vincoli da rispettare in caso di ricorso al prepensionamento

Pubblicato il 18 giugno 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare, in aggiunta ai resti assunzionali derivanti dalle quiescenze ordinarie, le economie determinatesi dalla collocazione in prepensionamento.
I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 123/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 17 giugno, hanno evidenziato che la circolare n. 4 del 2014 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al punto 6 “Vincoli da rispettare in caso di ricorso al prepensionamento”, dispone che “le amministrazioni che dichiarano eccedenza di personale non possono ripristinare i posti soppressi nella dotazione organica. Dalla riduzione di quest’ultima deve derivare una diminuzione strutturale della spesa di personale” e che “i prepensionamenti non possono essere conteggiati nell’immediato come risparmi utili ai fini del calcolo del budget da destinare a eventuali assunzioni”.
In tal senso si era già espresso il legislatore con l’art. 14, comma 7, del d.l. 95/2012, secondo cui le cessazioni disposte per prepensionamento, limitatamente al periodo di tempo necessario al raggiungimento dei requisiti previsti dall’articolo 24 del d.l. 201/2011, non possono essere calcolate come risparmio utile per definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il numero delle unità sostituibili in relazione alle limitazioni del turn over.
Conseguentemente, soltanto con riferimento al personale oggetto di prepensionamento che ha, ad oggi, raggiunto i requisiti per il collocamento ordinario in pensione, i risparmi di spesa possono essere conteggiati per l’effettuazione di nuove assunzioni, fermo restando il rispetto di tutti gli altri vincoli e limiti di legge vigenti.
     

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