19/06/2019 – Legittimo accordo di cooperazione con ACI per la Gestione delle tasse automobilistiche

Legittimo accordo di cooperazione con ACI per la Gestione delle tasse automobilistiche

Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento , Sezione Unica , 18 06 2019 , n.91
Scritto da Roberto Donati-18 Giugno 2019
Appare significativa la sentenza Tar Trento , Sezione Unica, 18 06 2019 , n.91, in quanto si esprime sull’affidamento del servizio di gestione delle tasse automobilistiche attraverso accordo di cooperazione ( e non appalto ).
La Provincia ha ritenuto soddisfatte le condizioni di cui all’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016, secondo il quale gli accordi conclusi “esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici” (c.d. accordi di cooperazione orizzontale) sono sottratti all’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici “quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) l’accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.
Un operatore del settore ha impugnato l’atto, ed il Tar ha ripercorso analiticamente le questioni sottoposte al giudizio.
Il giudizio trae il proprio punto di partenza dal considerando n. 31 della direttiva 24/2014/UE, che afferma come persista “una notevole incertezza giuridica circa la misura in cui i contratti conclusi tra enti nel settore pubblico debbano essere disciplinati dalle norme relative agli appalti pubblici”.
Dopo un’attenta ed ampia analisi della Direttiva e della Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE il  Tar afferma comunque che : Non è quindi configurabile alcun contrasto tra la disciplina europea del partenariato pubblico-pubblico e la relativa normativa nazionale di recepimento.
Nel merito, il Collegio osserva innanzi tutto che le contestazioni sollevate con il primo motivo di ricorso si fondano sugli orientamenti espressi dall’ANAC nel parere AG14/2017/AP (delibera n. 567 del 31 maggio 2017) e nel parere AG 7/2018/AP (delibera n. 619 del 4 luglio 2018). Giova allora prendere le mosse da tali orientamenti, come espressi nello stralcio del parere AG 7/2018/AP.
Tali orientamenti, a giudizio del Collegio, non possono essere integralmente condivisi perché conducono, sulla scorta di una non corretta lettura del quadro normativo innanzi delineato e della giurisprudenza della Corte di Giustizia, a restringere eccessivamente, e senza ragione, l’ambito applicativo della deroga prevista dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016.
E non osta alla deroga alla regola dell’evidenza pubblica la circostanza che l’accordo di cooperazione sia stipulato tra Amministrazioni che hanno competenze diverse e nell’accordo si ritagliano ruoli diversi
La Provincia ha  ritenuto di poter invocare la deroga prevista dall’art. 5, comma 6, del decreto legislativo n. 50/2016 in ragione della sussistenza delle condizioni ivi previste «affinché un accordo concluso esclusivamente tra pubbliche amministrazioni aggiudicatrici non rientri nell’ambito del codice appalti».
In particolare i giudici evidenziano che
Rileva invece, per giustificare il ricorso al partenariato pubblico-pubblico, il nesso di strumentalità e complementarietà tra la competenza per legge (ossia ai sensi dell’art. 4 della legge provinciale n. 10/1998) spettante alla Provincia in materia di gestione della tassa automobilistica provinciale e la competenza per legge (ossia ai sensi dell’art. 11 del R.D.L. 15 marzo1927, n. 436) spettante all’ACI in materia di gestione del PRA. Decisivi in tal senso sono i due passi della motivazione ove si evidenzia come, sin dall’istituzione della tassa automobilistica provinciale, l’archivio automobilistico della Provincia (che, ai sensi dell’art. 5 del D.M. n. 418/1998, concorre a formare l’archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel PRA) «sia stato costruito e gestito da ACI, che è un ente pubblico non economico, privo di scopo di lucro che ha sempre svolto il servizio di esazione delle tasse di circolazione (ora, di proprietà) sugli autoveicoli» e che l’ACI «ha i compiti statutari di gestire il Pubblico Registro Automobilistico, che fornisce i dati indispensabili per l’aggiornamento dell’archivio nazionale e regionale delle tasse automobilistiche».
In definitiva, in ragione del compito istituzionale dell’ACI inerente la tenuta del PRA, può ritenersi che la Provincia – nell’esercizio della propria autonomia organizzativa – abbia legittimamente individuato proprio nell’ACI il soggetto pubblico del quale avvalersi per la gestione dell’archivio provinciale e per la riscossione della tassa automobilistica, in alternativa all’esternalizzazione dei servizi.
Né la ricorrente ( aggiudicataria di servizio analogo in altra Regione ) dimostra che il corrispettivo sia fuori mercato in ragione delle prestazioni previste a carico di ACI .
Il ricorso viene respinto

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