19/06/2019 – Competenza all’adozione del regolamento sul funzionamento dell’avvocatura comunale

Competenza all’adozione del regolamento sul funzionamento dell’avvocatura comunale

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
La sentenza che si presenta (T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, sentenza 15 aprile 2019, n. 607), riguarda una controversia instaurata per l’annullamento di una delibera della Giunta Comunale avente ad oggetto l’approvazione del regolamento sul funzionamento dell’avvocatura comunale.
Parte ricorrente, in buona sostanza, lamenta l’incompetenza della giunta comunale deducendo che, in base agli artt. 42, comma 2, e 48, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sussiste la competenza del consiglio comunale ad approvare i regolamenti, salvo il caso in cui si tratti dell’ordinamento degli uffici e dei servizi.
Com è noto, l’art. 42, comma 2, TUEL, riconosce la competenza del consiglio in materia di regolamenti, con l’eccezione del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, riservato alla giunta dall’art. 48, comma 3, dello stesso decreto.
L’adito TAR, esaminata la questione, ritiene infondata la censura, atteso che il regolamento impugnato riguarda l’Ufficio Avvocatura, che va considerato un Ufficio del Comune in senso tecnico; conseguentemente, la censurata delibera della giunta è stata legittimamente emessa in applicazione dell’art. 48, comma 3, TUEL, che ha rimesso alla competenza della giunta ‘l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi‘.
A ben vedere, i giudici salernitani non fanno che confermare una loro precedente decisione (TAR Campania-Salerno, Sez. II, sentenza 28 maggio 2015, n. 1197): a fronte dell’asserita incompetenza della giunta municipale ad approvare il Regolamento sul Funzionamento dell’Avvocatura, il collegio aveva osservato che l’Avvocatura Comunale, malgrado la consistenti guarentigie rinvenienti dalla legge professionale in relazione alla qualificata attività dispiegata, rappresenta a tutti gli effetti un ufficio comunale, come tale soggetto al generale potere di auto-regolamentazione della Giunta municipale; in argomento, infatti, si è chiarito (Cons. di Stato, Sez. V, sentenza 14 febbraio 2012, n. 730) che il potere di organizzazione degli uffici degli enti locali è intrinsecamente collegato con il potere operativo e, in quanto tale, attribuito alla Giunta, ancorché, beninteso, l’ampia discrezionalità di cui quest’ultima gode non sia senza limiti, con particolare riguardo al rispetto dei principi di cui all’art. 97 Cost. e, come nella specie, delle guarentigie attribuite a determinate categorie di soggetti operanti nell’ambito della pubblica amministrazione.
L’organizzazione e il funzionamento dell’avvocatura comunale, pertanto, ricadono senz’altro nella competenza regolamentare della Giunta, ai sensi dell’art. 48, comma 3, TUEL, di tal che non sussiste la lamentata incompetenza.

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