Print Friendly, PDF & Email

Revoca e pubblicità dei concorsi e nelle selezioni ex articolo 110

di Arturo Bianco

Le amministrazioni hanno una autonomia assai ampia nella scelta di dare corso alla eventuale revoca dei bandi di concorso e la loro scelta in questa direzione può essere censurata solamente per vizi di motivazione. Si applica anche agli enti locali e regionali l’obbligo di pubblicità dei bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale. Nelle assunzioni ex articolo 110 TUEL le amministrazioni devono utilizzare criteri para concorsuali, non possono cioè lasciare margini di scelta eccessivamente ampi ai sindaci.

LA LEGITTIMITA’ DELLA REVOCA

Le censure alla revoca dei bandi di concorso pubblico sono meritevoli di accoglimento solamente se dimostrano la illogicità delle motivazioni adottate dall’ente e/o se evidenziano delle contraddizioni in tale scelte. Possono essere così sintetizzate le principali indicazioni dettate dalla sentenza della prima sezione del Tar dell’Abruzzo, sede di Pescara, n. 51 del 15 febbraio.

La prima considerazione della sentenza è appunto che il ricorrente deve dimostrare la “manifesta irragionevolezza e insussistenza dell’interesse pubblico posto alla base della revoca della procedura”, ovvero deve dimostrare “che tale interesse non sia sopravvenuto o comunque non sia stato oggetto di nuova valutazione”. Come si vede, siamo in presenza di elementi di giudizio che sono per molti aspetti ascrivibili ai principi di carattere generale che attengono all’obbligo di motivazione ed alle censure che in sede giurisdizionale possono essere mosse all’obbligo di motivazione.

Ci viene detto dalla sentenza che “è un principio sovente espresso con riferimento alle procedure di gara, ma valevole per tutte le selezioni pubbliche e quindi anche per i concorsi per merito comparativo per assunzioni nelle pubbliche Amministrazioni (cfr. Tar Catania, sentenza n. 3075 del 2013), quello secondo cui non è riconoscibile in capo al concorrente alcun diritto al completamento della procedura (cfr. Tar Napoli, sentenza n. 5475 del 2013)”.

A corollario di tale indicazione ci viene detto inoltre che “le decisioni dell’Amministrazione di indire un concorso così come quelle di revocarlo appartengono alla più lata discrezionalità (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 554 del 2013)”.

La considerazione che la scelta della revoca appartiene alla sfera della discrezionalità determina come conseguenza un “aggravamento dell’onere probatorio della parte che deve addurre specifici, univoci e puntuali elementi tali da evidenziare manifesti elementi di irrazionalità o errore di fatto della scelta operata dall’Amministrazione”.

Infine viene dettata la seguente indicazione: “la mancata previsione di un indennizzo non è circostanza invalidante del provvedimento di revoca, ma al più il presupposto per azionare la relativa pretesa patrimoniale (cfr. Tar Napoli, sentenza n. 5625 del 2015)”.

LA PUBBLICITA’

Le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare i bandi di concorso sulla Gazzetta Ufficiale e la semplice pubblicazione degli stessi sui siti informatici dei singoli enti non può essere considerata sufficiente a soddisfare i requisiti di pubblicità minima richiesti dal legislatore. Sono queste le principali indicazioni che possono essere tratte dalla sentenza della quinta sezione del Consiglio di Stato n. 227 del 25 gennaio.

Leggiamo espressamente che “l’obbligo di pubblicazione dei bandi per concorso a pubblico impiego nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 487/1994 – costituisce una regola generale attuativa dell’art. 51, primo comma, e dell’art. 97, comma terzo, della Costituzione. Tale regola ha la finalità di consentire la concreta massima conoscibilità della indizione di un concorso pubblico a tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro residenza sul territorio dello Stato e non è stata incisa – neanche per incompatibilità – dall’art. 35, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 165-2001, che ha fissato il criterio della adeguata pubblicità in aggiunta e non in sostituzione della regola di carattere generale”.

Di grandissimo rilievo è infine la seguente considerazione finale, che amplia i margini di ricorso: “la mancata pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale comporta la legittimazione alla sua impugnazione da parte di chi abbia interesse a parteciparvi, senza bisogno ovviamente di proporre la domanda di partecipazione, la cui mancanza è dipesa proprio dalla mancata pubblicazione del bando, in violazione della normativa vigente”.

LA SELEZIONE EX ARTICOLO 110 TUEL

Per la sentenza della seconda sezione del TAR di Lecce n. 3661 del 21 dicembre le procedure per le assunzioni a tempo determinato di dirigenti ex articolo 110 DLgs n. 267/2000 hanno una natura paraconcorsuale e le amministrazioni si devono dare preventivamente dei criteri di scelta.

Ci viene detto che “le valutazioni dei titoli compiute dalla p.a. nei pubblici concorsi possono essere censurate solo sotto il profilo dell’eccesso di potere per manifesta irragionevolezza o arbitrarietà .. non essendo, per il resto, il processo amministrativo la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione, salvo il caso in cui quest’ultimi siano chiaramente irragionevoli o arbitrari” 

Inoltre, il “consentire agli enti locali di affidare incarichi di responsabilità dirigenziale con contratti a tempo determinato, non esonera gli enti stessi dallo svolgere procedure le quali, pur inassimilabili a un concorso pubblico in senso stretto, hanno comunque una valenza para – concorsuale: diversamente opinando, ovvero qualificando la selezione di cui all’art. 110, comma 1, t.u.e.l. quale scelta intuitu personae, risulterebbe assai dubbia la compatibilità costituzionale della norma, dal momento che il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni all’Amministrazione comporterebbe, in quanto costitutivo di un rapporto di impiego pubblico, una aperta deroga al principio costituzionale dell’accesso tramite pubblico concorso -valevole anche per le assunzioni a tempo determinato- non sorretta da esigenze di buon andamento e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarla”.

Viene infine stabilita la necessità della “predeterminazione, nell’avviso pubblico di che trattasi e al fine di delimitare la discrezionalità tecnica della p.a. e garantire una selezione rispondente agli interessi pubblici perseguiti, di concreti e puntuali parametri di apprezzamento.., sicchè il Sindaco operava con discrezionalità tecnica pressoché assoluta, sì da risultare minata la trasparenza e l’imparzialità del suo operato”.

 

Torna in alto