19/03/2019 – Società partecipate e controlli

Società partecipate e controlli

“…in merito alla omessa rilevazione degli obiettivi assegnati dall’Ente alle società partecipate, si osserva in via preliminare che il possesso di una partecipazione minoritaria non esclude l’obbligo di monitorare comunque le vicende delle partecipate e, in particolare, di tutelare nelle sedi competenti i propri interessi, anche attraverso la eventuale condivisione delle proposte avanzate dai soci che esprimono la maggioranza dei voti in assemblea. Da qui la necessità di valutare autonomamente ed eventualmente condividere gli obiettivi assegnati alle partecipate, senza demandarne il compito, in via esclusiva, ai soci di maggioranza.

 

SEGUE Corte dei conti Umbria, deliberazione n. 41/2019

 
      Deliberazione n. 41/2019/PRSP    
                                                      Comune di Foligno (PG)   
 
 
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA
 
composta dai magistrati:
 
Antonio Marco CANU                           Presidente
Vincenzo BUSA                                   Consigliere relatore
  Beatrice MENICONI                              Consigliere
 
                      nella Camera di consiglio del 1° marzo 2019
 
VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;
          VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali;
VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 recante il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della stessa Corte come modificata dalle delibere SS.RR. n. 2 del 3 luglio 2003, n. 1 del 17 dicembre 2004 e delibera del Consiglio di Presidenza n. 229/CP del 19 giugno 2008;
VISTO il D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012, come convertito dalla legge n. 213 del 7 dicembre 2012 e s.m.i.;
VISTO il programma di attività della Sezione per l’anno 2018, approvato con deliberazione n. 7/2018/INPR del 2018, nell’ambito del quale è previsto, tra l’altro, il controllo, ai sensi dell’art. 148 del TUEL, sulle relazioni annuali dei Sindaci dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
VISTE le “Linee guida per il referto annuale del Sindaco dei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, del Sindaco delle Città metropolitane e del Presidente delle Province sul funzionamento del sistema integrato dei controlli interni nell’esercizio 2017 (ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267-TUEL)” approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 14/SEZAUT/2018/INPR del 21 giugno 2018;
VISTA la relazione del 27 settembre 2018, acquisita in pari data al protocollo al n. 1675 del Sindaco del Comune di Foligno, con la quale è stato trasmesso il referto sulla regolarità della gestione e sull’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni (art. 148 TUEL) relativa all’anno 2017;
VISTA la nota prot. n. 1850 del 12 novembre 2018, con cui il Magistrato istruttore ha chiesto all’Ente locale chiarimenti;
VISTA la nota di risposta del Comune di Foligno n. 83235 del 27 novembre 2018 (prot. C.d.c. n. 1944 del 27 novembre 2018);
VISTA l’Ordinanza Presidenziale di convocazione della Sezione per la data odierna; 
UDITO, nell’odierna Camera di consiglio il relatore, Consigliere Vincenzo Busa;
Premesso che
 
l’art. 148 del TUEL, come riformulato dall’art. 3, comma 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012 (convertito dalla legge n. 213/2012), dispone che “le sezioni regionali della Corte dei conti, con cadenza annuale, nell’ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e sui controlli effettuati nell’anno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale.”
che le riferite disposizioni consentono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di valutare la rispondenza del sistema dei controlli interni all’esigenza di assicurare, in particolare, l’equilibrio di bilancio degli enti locali;
 che le finalità di fondo della nuova modalità di controllo prevista dall’art. 148 TUEL sono state individuate dalla Sezione delle Autonomie nella citata deliberazione n. 14/SEZAUT/2018/INPR;
che lo schema di relazione relativo all’anno 2017, approvato dalla Sezione delle Autonomie con la citata deliberazione n. 14/2018, nel prevedere una sezione per ciascuna tipologia di controllo interno, consente la rilevazione di una serie di dati e informazioni attinenti all’organizzazione dell’Ente, ai sistemi informativi e al sistema dei controlli interni, che restano acquisiti alla Sezione regionale come base informativa sulle caratteristiche di ciascun Ente locale esaminato, utile anche per le future rilevazioni.
 
In conformità alle indicate disposizioni normative, il Sindaco del Comune di Foligno ha trasmesso a questa Sezione, con la citata nota del 27 settembre 2018, la relazione sulla regolarità della gestione e sull’efficacia e sull’adeguatezza del sistema dei controlli interni dell’Ente, relativa all’anno 2017.
Con nota del 12 novembre 2018 n. prot. 1850, il magistrato istruttore ha chiesto all’Ente locale i seguenti chiarimenti in merito alla predetta relazione.
 
Parte 1. Sistema dei controlli interni
1) punto 1.2: lettera ‘d) controllo sugli equilibri finanziari’, è indicata la previsione di n. 2 report, rispetto a n. 3 report previsti ai sensi dell’art. 44, comma 2, del Regolamento di contabilità dell’Ente.
2) punto 1.5: alla lettera ‘a) controllo di regolarità amministrativa’, il numero dei report ufficializzati è inferiore rispetto a quello dei report prodotti ed indicati al precedente punto 1.2.
 
Parte 3. Controllo di gestione
  1. punto 3.3: l’Ente non dispone di articolazioni organizzative decentrate per il controllo di gestione: specificare le motivazioni.
 
Parte 6. Controllo sugli organismi partecipati
  1. punto 6.8): contrariamente a quanto indicato, per A. F. A.M. non è stata rinvenuta sul sito istituzionale della stessa società la Carta dei servizi;
  2. punto 6.9 lettera e): non risultano elaborati indicatori di deficitarietà strutturale;
  3. punto 6.10): non risulta evidenziato il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati con riguardo alle seguenti società partecipate anche indirettamente: Umbria Digitale S.C.a r.l., Sviluppumbria S.p.A., Com s.r.l. e Vus G.P.L. s.r.l.
 
Parte 7. Controllo sulla qualità dei servizi
  1. punto 7.3: per quanto attiene alle “rilevazioni sulla qualità dei servizi”, si afferma in nota che le stesse sarebbero state “effettuate direttamente dagli organismi partecipati”, anziché dal Comune partecipante.
  2. punto 7.7.1: il controllo è stato effettuato con frequenza annuale anziché semestrale come previsto dall’art. 9 del Regolamento recante la disciplina sulla misurazione, valutazione, rendicontazione e trasparenza della performance approvato con delibera del Giunta Comunale no 562/2010 e s.m.i.;
  3. punto 7.7.2: indicare su quali servizi è stata misurata la soddisfazione degli utenti;
  4. punto 7.7.3: sul sito istituzionale dell’ente non sono stati pubblicati i risultati delle indagini per l’anno 2017 sulla soddisfazione degli utenti.”
 
Il Sindaco del Comune di Foligno ha riscontrato detta richiesta con nota del 27 novembre 2018, prot. C.d.c. n. 1944, riferendo quanto segue.
 
Parte 1. Sistema dei controlli interni
  1. punto 1.2 lettera d) ‘controllo sugli equilibri finanziari’: nella richiesta si fa riferimento all’articolo 44, comma 2, del nuovo regolamento di contabilità, approvato dall’ente con DCC n. 22 del 24/09/2018. Per l’anno 2017 risultava ancora applicabile il vecchio regolamento di contabilità approvato con DCC n. 48 del 21/04/1998.
  2. punto 1.5 lettera a) ‘controllo regolarità amministrativa’: il controllo di regolarità amministrativa non produce report ufficializzati in deliberazioni ma, come prevede il vigente Regolamento sui controlli, all’art. 5, produce schede di conformità agli standards predefiniti per ogni controllo, che vengono inviati al dirigente che ha emanato l’atto, nonché relazioni semestrali con reports di tipo statistico e con le segnalazioni delle irregolarità rilevate negli atti sottoposti a verifica e un rapporto annuale con le analisi e le valutazioni effettuate, che evidenziano altresì gli scostamenti rispetto ai risultati precedenti. Le relazioni semestrali ed i rapporti annuali vengono inoltre pubblicati in Amministrazione Trasparente – sezione Controlli e rilievi sull’Amministrazione e trasmessi ai Dirigenti, alla Giunta, al Consiglio Comunale, al Nucleo di Valutazione e al Collegio dei Revisori dei Conti.
Parte 3. Controllo di gestione
1) punto 3.3: data la dimensione ed il tipo di organizzazione dell’Ente, il controllo di gestione è svolto in forma centralizzata nell’ambito del servizio Partecipazioni e controlli dell’Area Servizi finanziari; ovviamente per ogni Area funzionale dell’Ente il dirigente, o suo delegato, funge da referente per le comunicazioni e la trasmissione dei flussi informativi. Inoltre, la conferenza dei dirigenti, coordinata dal Segretario generale, svolge un ruolo di sintesi ed approfondimento, sia nella fase della predisposizione degli strumenti di programmazione, sia nella fase della gestione e della rendicontazione della performance.
Parte 6. Controllo sugli organismi partecipati
1) punto 6.8: nel sito dell’AFAM sezione azienda sono presenti informazioni utili relative a Sistema Qualità, Carta dei Servizi, Politica per la Qualità e per la Responsabilità Sociale, Codice Etico dei Fornitori dell’AFAM S.p.A. in riferimento alla norma SA 8000:2014, Certificazione ISO 9001:2008, Certificazione HACCP – UNI 10854:1999, Certificazione SA:8000.
2) punto 6.9 lettera e): si conferma quanto comunicato;
3) punto 6.10: relativamente a quanto rilevato si comunica quanto segue:
UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L. nella quale l’ente partecipa per l’I ,93% del capitale è una società in house nella quale la Regione Umbria detiene il 76,92% del capitale e ne individua gli obiettivi dei quali l’ente condivide natura e finalità. Gli obiettivi vengono assegnati dalla Regione con l’analisi e la successiva approvazione del budget annuale e riscontrati con l’analisi della relazione semestrale e l’analisi e la successiva approvazione del bilancio a consuntivo della società stessa.
SVILUPPUMBRIA S.P.A. nella quale l’ente partecipa per l’1,16% del capitale è una società in house nella quale la Regione Umbria detiene il 92,3% del capitale e ne individua gli obiettivi dei quali l’ente condivide natura e finalità. Gli obiettivi vengono assegnati dalla Regione con l’analisi e la successiva approvazione del budget annuale e riscontrati con l’analisi della relazione semestrale e l’analisi e la successiva approvazione del bilancio a consuntivo della società stessa.
VUS COM S.R.L. nella quale l’ente partecipa indirettamente, tramite Valle Umbra Servizi S.p.A. per il 47,35% del capitale. Obiettivo indicato nel piano di razionalizzazione straordinario, ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs.vo n. 175/2016, approvato con DCC n. 44 del 03/10/2017: salvaguardia del «valore economico» della partecipazione in VUS COM S.r.l.;
 VUS G.P.L. S.R.L. nella quale l’ente partecipa indirettamente, tramite Valle Umbra Servizi S.p.A., per il 24,1485% del capitale. Obiettivo indicato nel piano di razionalizzazione straordinario, ai sensi dell’art. 24 D. Lgs.vo n. 175/2016, approvato con DCC n. 44 del 03/10/2017: svolgimento di tutte le attività volte alla definizione di tutte le procedure di alienazione della partecipazione di VUS S.p.A. in VUS GPL S.r.l.
Parte 7. Controllo sulla qualità dei servizi
  1. punto 7.3: si conferma quanto comunicato;
  2. punto 7.7.1: il Regolamento performance all’art. 9 comma 2 prevede che a regime vengano svolte due customer per ogni dirigente; per il 2017 è stata svolta anche la customer interna sul benessere organizzativo, che è trasversale e che riguarda tutte le Aree, oltre a specifiche customer (almeno una) per ogni Area; per la verifica si rinvia ai prossimi punti 3) e 4);
3) e 4) punto 7.7.2 e punto 7.7.3: i servizi per i quali è stato misurato il grado di soddisfazione degli utenti sono riportati in allegato alla presente nota, come estratti dalla Relazione Performance 2017, allegato A alla DGC n. 195 del 02/05/2018, che riporta in forma sintetica i risultati delle indagini ed è pubblicata in Amministrazione trasparente/Performance/Relazione sulla Performance/Stato attuazione 2017.
A seguito dei rilievi gli esiti in forma sintetica delle indagini svolte sulla qualità dei servizi, per gli anni dal 2015 al 2017, sono stati pubblicati anche nella sezione Amministrazione trasparente/Servizi erogati/Carta dei servizi e standard di qualità.
 
Il Magistrato istruttore, esaurita l’attività di competenza, ha deferito all’esame collegiale le risultanze complessive della menzionata relazione e, a tal fine, ha chiesto al Presidente della Sezione di convocare il Collegio per un’apposita adunanza, fissata per la data odierna.
 
                                                    Considerato
 
che la relazione annuale del Sindaco del Comune di Foligno, redatta ai sensi dell’art. 148 TUEL, ha fornito, nelle diverse sezioni dello “schema-tipo” predisposto dalla Sezione delle Autonomie, numerosi elementi utili ai fini della verifica di regolarità della gestione amministrativa e contabile e di adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni dell’Ente;
che le diverse indeterminatezze e criticità emerse dall’esame della relazione annuale ed evidenziate dal Magistrato istruttore solo in parte sono state chiarite o superate con la nota di risposta del 27 novembre 2018;
che all’esito dell’istruttoria, in relazione al funzionamento presso il Comune di Foligno del sistema di controlli interni per l’anno 2017, sono state riscontrate le seguenti omissioni e criticità:
  1. omessa elaborazione ed applicazione nel corso dell’esercizio di indicatori di “deficitarietà strutturale” delle società partecipate dall’Ente, quali adempimenti funzionali alla consapevolezza dei risultati economici della gestione e, in particolare, di eventuali perdite, che, se presenti, comportano l’obbligo di accantonare in apposito fondo del passivo un importo corrispondente alle perdite registrate ai sensi dell’art. 21 del TUSP approvato con D.lgs. n. 175/2016 (Cfr. 6.9);
  2. si prende atto che, a seguito di rilievo istruttorio, la partecipata AFAM s.p.a. ha pubblicato tardivamente nel proprio sito internet la “Carta dei servizi”;
  3. in merito alla omessa rilevazione degli obiettivi assegnati dall’Ente alle società partecipate, si osserva in via preliminare che il possesso di una partecipazione minoritaria non esclude l’obbligo di monitorare comunque le vicende delle partecipate e, in particolare, di tutelare nelle sedi competenti i propri interessi, anche attraverso la eventuale condivisione delle proposte avanzate dai soci che esprimono la maggioranza dei voti in assemblea. Da qui la necessità di valutare autonomamente ed eventualmente condividere gli obiettivi assegnati alle partecipate, senza demandarne il compito, in via esclusiva, ai soci di maggioranza. Si aggiunga che la definizione degli obiettivi, successivamente assegnati alle partecipate con il piano industriale deliberato dalla assemblea dei soci, non può costituire oggetto di deliberazione in sede di revisione delle partecipazioni ai sensi degli articoli 20 e 24 del TUSP che, al contrario, si occupano del monitoraggio delle partecipazioni ai fini del loro mantenimento o dismissione (Cfr. punto 6.10);
  4. omessa “rilevazione sulla qualità dei servizi” resi dalle società partecipate, cui l’Ente è tenuto, indipendentemente da analoghe iniziative assunte dalle stesse partecipate (Cfr. punto 7.3);
  5. si prende atto che, a seguito di rilievo istruttorio, l’Ente ha provveduto tardivamente a pubblicare in forma sintetica sul proprio sito internet gli esiti delle indagini svolte sulla qualità dei servizi, per gli anni dal 2015 al 2017 (Cfr. punto 7.7.3);
 
che l’insieme dei rilievi, come sopra elencati, evidenzia alcuni profili di residua criticità nel funzionamento dei controlli sugli organismi partecipati (sez. 6 del questionario), peraltro già emersi in occasione della disamina del sistema dei controlli interni dell’Ente per l’anno 2016 (v. deliberazione della scrivente n. 58/2018/PRSP).
Benché siano stati riscontrati alcuni miglioramenti nel funzionamento dei controlli interni, l’Ente dovrà assumere ulteriori iniziative per assicurare puntuale e sistematica attuazione dell’art. 147 quater del TUEL secondo il quale 1. L’ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell’ente locale, che ne sono responsabili.
2. Per l’attuazione di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, l’amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all’articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l’ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l’ente locale effettua il monitoraggio periodico sull’andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.
4. I risultati complessivi della gestione dell’ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”
 
I richiamati rilievi, peraltro, non determinano un giudizio complessivo di inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie dei controlli interni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 148, comma 4, del TUEL;
P. Q. M.
LA CORTE DEI CONTI
            SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA
 
DELIBERA
 
di segnalare al Sindaco del Comune di Foligno, al Consiglio comunale, all’Organo di revisione le omissioni e criticità riscontrate e descritte nella parte motiva, che complessivamente evidenziano una parziale inadeguatezza nel funzionamento dei controlli interni sulle società partecipate per l’anno 2017.
Invita il Sindaco ad attivarsi affinché sia posto rimedio alle criticità riscontrate e siano intraprese tutte le iniziative atte ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei controlli interni.
 DISPONE
 
che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Consiglio comunale e all’Organo di revisione del Comune di Foligno;
che, a cura dell’Ente, copia della presente deliberazione, sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 33 del 2013.
 
Così deliberato in Perugia nell’adunanza del giorno 1° marzo 2019.
 
 
      L’estensore                                                                    Il Presidente
f.to Cons. Vincenzo Busa                                                 f.to Antonio Marco Canu
 
                                 
                        Depositata il 04 marzo 2019
                           Preposto della Sezione
                                  f.to Roberto Attilio Benedetti
 

 

 

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