Print Friendly, PDF & Email

Il risparmio delle posizioni organizzative non è trasferibile al segretario comunale che ne abbia assunto le funzioni

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 19/3/2019)

QUI Corte dei conti per la Puglia, deliberazione 21 febbraio 2019, n. 27

Il segretario comunale, al quale sia stato conferito l’incarico gestionale di una unità organizzativa, non potrà pretendere che, il risparmio del salario accessorio della posizione organizzativa sostituita possa essere destinato alla maggiorazione della sua retribuzione di posizione. Il divieto è disposto dal contratto nazionale delle Funzioni Locali (CCNL), sottoscritto il 21 maggio 2018, che ha previsto una stretta correlazione tra il salario accessorio delle posizioni organizzative e quello del fondo integrativo. Potrà, invece, ambire a detta maggiorazione esclusivamente nel caso in cui la somma delle posizioni organizzative e del fondo dovessero essere inferiori agli importi stanziati nell’anno 2016. Sono queste le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti per la Puglia nella deliberazione 21 febbraio 2019, n. 27.

Torna in alto