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Nelle partecipate spoils system per tutti i rappresentanti dell’ente socio

di Michele Nico

 

La nomina dei rappresentanti negli organismi partecipati si fonda su un rapporto di natura fiduciaria, per cui alla cessazione del mandato del sindaco è pienamente giustificata la revoca dei rappresentanti da lui nominati.

Con un parere del 22 ottobre 2015, il ministero dell’Interno rileva che tale assunto si fonda prima di tutto sulla più autorevole giurisprudenza amministrativa, secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle amministrazioni locali presso altri enti da parte del sindaco devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità e la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l’abbia designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova a operare in senso conforme agli interessi di chi gli abbia conferito l’incarico (Consiglio di Stato, sentenza n. 7024/2009).

In secondo luogo, il ministero osserva che la cessazione del mandato del sindaco si ripercuote automaticamente sulle nomine effettuate durante il mandato elettivo «in applicazione della regola del diritto comune, che esige che non solo che i poteri del rappresentante siano conferiti dal rappresentato, ma che persista il rapporto fiduciario fra l’uno e l’altro».

La correlazione tra sindaco e rappresentanti 

L’indispensabile correlazione tra la permanenza in carica del sindaco e le nomine dei rappresentanti negli organismi partecipati – una sorta di edizione riveduta e corretta della clausola «simul stabunt, simul cadent» – non è apertamente sancita nel Tuel, ma è frutto di una interpretazione sistematica del combinato disposto degli articoli 50, comma 8 (potere di nomina del sindaco dei rappresentanti presso gli organi delle partecipate) e 42, secondo comma, lettera m) (definizione degli indirizzi consiliari per la nomina e la designazione dei rappresentanti presso enti) dello stesso Dlgs n. 267/2000.

Tale affermazione di principio è la chiave di lettura con cui il ministero dirime il contenzioso insorto nell’ente interessato, ove due componenti del Cda di una società in house contestano la revoca dell’incarico decisa dal sindaco in rappresentanza del socio unico, il giorno stesso in cui quest’ultimo cessa dalla carica in seguito alle dimissioni della maggioranza dei consiglieri in carica, e viene nominato un commissario prefettizio per l’esercizio delle relative funzioni.

In relazione a ciò, i due amministratori revocati formulano un’istanza di annullamento in autotutela lamentando, nello specifico, la carenza di poteri del primo cittadino nel procedere alla revoca del Cda e alla nomina di un amministratore unico della partecipata.

Facoltà di revoca 

Il parere ministeriale non entra nel merito della spinosa questione, ma si limita a enunciare un principio di carattere generale che, applicato al caso di specie, induce ad asserire che il commissario prefettizio ha la facoltà di revocare tutti gli atti di nomina dei rappresentanti comunali in seno agli organi della società in house per lo svolgimento dei servizi pubblici locali.

Ciò, appunto, da un lato a causa del «possibile venir meno del vincolo fiduciario, essendo stato nominato il commissario prefettizio ai vertici dell’ente in luogo del precedenti organi comunali» e, dall’altro, per il fatto che l’amministratore nominato nella società «è chiamato a esercitare la sua funzione tecnica secondo gli interessi dell’ente che gli ha conferito l’incarico».

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