18/10/2019 – I giudici amministrativi declinano il corretto regime fiscale e previdenziale delle differenze retributive per mancata assunzione

I giudici amministrativi declinano il corretto regime fiscale e previdenziale delle differenze retributive per mancata assunzione
di Vincenzo Giannotti – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
A seguito del concorso speciale per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrato da un colloquio, la sentenza di primo grado e successivamente il Consiglio di Stato hanno disposto il risarcimento del danno da mancato passaggio al ruolo dirigenziale del funzionario estromesso. La medesima sentenza ha riconosciuto il risarcimento del danno subito dal dipendente nella misura del 50% delle retribuzioni che avrebbero dovuto essergli complessivamente corrisposte tra la data di immissione in servizio dei vincitori del concorso e la data in cui gli è stata effettivamente attribuita la qualifica dirigenziale, avuto riguardo allo stipendio tabellare di dirigente di seconda fascia, con esclusione di quello accessorio (retribuzione di posizione), con decurtazione del trattamento economico complessivamente ed in concreto erogato per lo svolgimento delle mansioni di funzionario. A questo importo il MEF avrebbe dovuto calcolare anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, oltre a regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale del ricorrente, nel limite delle spettanze economiche riconosciute.
In mancanza del versamento delle somme da parte del MEF il ricorrente ha chiesto al Tribunale amministrativo l’esecuzione della sentenza ormai definitiva. Tra amministrazione finanziaria e dipendente i calcoli depositati sugli importi dovuti essendo differenti sono stati rimessi alla decisione dei giudici amministrativi. Successivamente al deposito del ricorso il MEF ha nel frattempo versato gli importi a suo dire dovuti al dipendente, assoggettando a tassazione separata le retribuzioni dovute, così come gli interessi e la rivalutazione monetaria, decurtando gli importi dell’IRPEF dovuta secondo la regola della tassazione separata, oltre alle decurtazione delle ritenute previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Le indicazioni del Tribunale amministrativo
Secondo il Collegio amministrativo le ritenute ai fini IRPEF calcolate dal MEF appaiono conformi alle disposizioni legislative. Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 2, D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., “I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”. In merito agli interessi e alla rivalutazione monetaria, le regole non mutano, in quanto il medesimo art. 6 dispone che “Gli interessi moratori e gli interessi per dilazione di pagamento costituiscono redditi della stessa categoria di quelli da cui derivano i crediti su cui tali interessi sono maturati”, mentre il successivo art. 49 stabilisce in modo identico che “Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente … b) le somme di cui all’art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile”. Il citato art. 429 prevede, infatti, che “il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
Resta ora da vedere se vi sia stato o meno errato calcolo del MEF sulla decurtazione per gli oneri previdenziali ed assistenziali, dovendo seguire le medesime regole proprie della materia. In questo caso, le ritenute da applicare devono essere solo quelle stabilite a carico del dipendente, mentre le altre restano a carico dell’Amministrazione e non devono essere decurtate dalla somma quantificata nei modi indicati in sentenza.
In considerazione del pagamento parziale effettuato dal MEF, il Collegio amministrativo ordina all’amministrazione finanziaria di effettuare il ricalcolo senza decurtazione delle ritenute previdenziali che avrebbero dovuto essere poste a carico del datore di lavoro e non del dipendente.

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