18/10/2016 – Segretari comunali e clausola di “galleggiamento”: la Corte di Cassazione ne limita la portata

Segretari comunali e clausola di “galleggiamento”: la Corte di Cassazione ne limita la portata

V. Giannotti (La Gazzetta degli Enti Locali 17/10/2016)

Nessun automatismo della clausola contrattuale, detta di “galleggiamento”, che prevede l’adeguamento della retribuzione di posizione del Segretario comunale a quella del dirigente con più elevato importo. Essa non opera nelle seguenti ipotesi: a) al di fuori del perimetro degli enti territoriali; b) in caso di risorse finanziarie insufficienti e/o di limitazioni della spesa del personale. Tali sono le conclusioni della Suprema Corte, Sez. Lavoro, nella recente sentenza 6 ottobre 2016 n. 20065, la quale ribaltando la sentenza della Corte territoriale, ha affermato il seguente principio di diritto “L’art. 41 del CCNL 16.5.2001 per i segretari comunali e provinciali disciplina la retribuzione di posizione dei segretari che svolgono le funzioni presso gli enti territoriali in qualità di titolari, reggenti o supplenti; il comma 5 dell’art. 41 si riferisce agli enti territoriali tenuti ad assicurare al segretario una indennità di posizione non inferiore a quella della funzione dirigenziale o della posizione organizzativa più elevata, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di spesa, il che obbliga l’ente territoriale a tener conto, nella predeterminazione della spesa complessiva del personale, del principio di equiparazione fissato, quanto alla indennità di posizione, dal richiamato art. 41, ma non consente maggiorazioni che vadano oltre la complessiva capacità di spesa. Ai sensi dell’art. 48 bis del CCNL 16.5.2001 la retribuzione di posizione da riconoscere ai segretari utilizzati presso la Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale è quella in godimento alla data del provvedimento di utilizzo“.

Il fatto

La Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione aveva utilizzato il rapporto lavorativo di un segretario comunale, ma il Ministero dell’interno (all’epoca Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali) non aveva corrisposto al medesimo la retribuzione di posizione (e quindi di risultato) della posizione dirigenziale più elevata presente nella Scuola Superiore della PA. A fronte della citata minore retribuzione, il segretario adiva il giudice del lavoro e, mentre il Tribunale di prime cure rifiutava la corresponsione della differenza tra retribuzione di posizione attribuita al segretario e quella relativa al dirigente della Scuola, la Corte territoriale ne riformava le conclusioni precisando come, anche in tale situazione, il Ministero dell’interno avrebbe dovuto applicare le disposizioni dell’art. 41 del CCNL 16/05/2001 in forza del quale l’ente è tenuto ad assicurare al segretario una retribuzione di posizione non inferiore a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata. 

Avverso tale decisione ricorre in Cassazione il Ministero dell’interno evidenziando gli errori in cui era incorsa la Corte territoriale, sia dal lato della spesa, poiché non risultava dimostrato il requisito della necessaria sussistenza di risorse disponibili, sia in quanto al segretario non poteva essere applicata la maggiore somma di cui beneficiava il dirigente della Scuola Superiore.

Le motivazioni della Suprema Corte

Evidenziano in via preliminare gli Ermellini come spetti al giudice di legittimità la corretta interpretazione delle norme contrattuali, il quale non può essere vincolato dalle prospettazioni delle parti né dall’opzione ermeneutica adottata dal giudice di merito, ma ha, al contrario, il potere/dovere di ricercare anche in altre disposizioni contrattuali elementi utili per verificare la correttezza della interpretazione accolta nella sentenza impugnata. Ciò evidenziato, è possibile esaminare l’errore in cui è incorsa la Corte territoriale, la quale ha esaminato il solo quinto comma dell’art. 41 del CCNL 16.5.2001, senza considerare la disposizione contrattuale nel suo complesso ed omettendo, altresì, di valutare la disciplina specifica dettata per i segretari comunali utilizzati presso la Scuola Superiore per la Pubblica Amministrazione Locale. In effetti, precisano i giudici di Palazzo Cavour, i commi dell’art.41 del contratto citato precisano quanto segue:

comma 1  – la retribuzione di posizione spettante ai segretari comunali è “collegata alla rilevanza delle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità in relazione alla tipologia dell’ente di cui il segretario è titolare“;

comma 3  – nel quale vengono individuati gli importi minimi annui spettanti, suddivisi in tre livelli, legati tutti alle dimensioni dell’ente territoriale;

comma 4  – il quale prevede che possano essere corrisposte maggiorazioni rispetto a quelle stabilite dalle parti collettive “nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto delle capacità di spesa” nonché delle condizioni, dei criteri e dei parametri di riferimento stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa nazionale;

comma 7 – nel quale viene precisato che al segretario comunale e provinciale, in posizione di disponibilità ed incaricato della reggenza e della supplenza, spetta la retribuzione di posizione prevista per l’ente presso il quale assume servizio, ove il relativo importo sia superiore a quello garantito ai sensi dell’art. 43 , ossia quello del quale il segretario godeva presso l’ultima sede di servizio.

Dall’esame delle citate diposizioni contrattuali si evince come i criteri adottati siano diretti in via esclusiva a quantificare la retribuzione di posizione del Segretario comunale all’interno dei soli enti territoriali, con la conseguenza che anche il comma 5, il solo valorizzato dalla Corte territoriale, andava riferito solo all’interno degli enti territoriali, a fronte dell’obbligatorio collegamento alle funzioni dagli stessi espletate ai sensi dell’art. 97 del TUEL ed, in particolare, al ruolo affidato di sovraintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti dei quali ne coordina le attività. Sono proprio questi ultimi compiti affidati ai segretari comunali all’interno degli enti territoriali che ne contraddistinguono la loro specificità e responsabilità tale da giustificare il riconoscimento di una indennità di posizione quantomeno pari a quella del dirigente sottoposto al potere di coordinamento e controllo.  

Precisato il ruolo e la ratio delle disposizioni contrattuali, appare evidente come i segretari comunali utilizzati all’interno del ruolo del Ministero (ex Albo dei segretari) o presso la Scuola Superiore non potrà essere superiore a quello in godimento alla data del provvedimento di utilizzo. Da ciò ne discende che al segretario spetti un trattamento economico, al di fuori del perimetro degli enti locali, pari a quello ottenuto dall’ultimo ente territoriale cui aveva prestato la propria attività.

Precisata la non debenza della maggiore retribuzione di posizione per i segretari che operino al di fuori degli enti territoriali, gli Ermellini vanno oltre, precisando come anche all’interno degli enti territoriali il c.d. “galleggiamento” non operi in modo automatico, in quanto le disposizioni contrattuali individuano l’ulteriore limite della spesa del personale, ossia della capacità dell’ente di corrispondere al segretario la retribuzione di posizione del dirigente (ovvero della posizione organizzativa negli enti privi di dirigenti) più elevata. In altri termini, in caso di risorse economiche non sufficienti per restare nei limiti della spesa del personale complessiva, la disposizione contrattuale non può far sorgere il diritto soggettivo ad una equiparazione che prescinda del tutto dalla disponibilità delle risorse, perché ciò equivarrebbe a legittimare spese non compatibili con le capacità dell’ente territoriale.

 

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