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Il Presidente della Provincia di Bergamo ha formulato una serie di quesiti alla Sezione regionale di controllo per la Lombardia in merito agli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. 50/2016. Riconosciuta l’ammissibilità soggettiva e quella oggettiva dell’istanza, nei limiti indicati in parte motiva, la Sezione ha richiamato i seguenti principi di diritto:

1) non è possibile procedere alla remunerazione degli incentivi per funzioni tecniche in assenza della necessaria fase della programmazione di acquisti e lavori pubblici e di una procedura comparativa;

2) i compensi incentivanti in parola sono erogabili, in caso di appalti di servizi o forniture, solo laddove sia stato nominato il direttore dell’esecuzione, nomina richiesta secondo le Linee guida ANAC n. 3 – par. 10.2, soltanto negli appalti di forniture e servizi di importo superiore a 500.000 euro ovvero di particolare complessità;

3) compete all’ente interessato la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di attività effettivamente incentivabili nel quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

qui il link alla delibera 

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