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Comuni sotto i 1.000: si apre la possibilità di sfruttare mobilità volontaria e resti assunzionali

 18/09/2018 Modelli di Gestione

Il ricorso all’istituto di mobilità volontaria  e all’utilizzo dei resti assunzionali nei comuni con meno di 1000 abitanti, è stato reso parere in materia, attraverso la delibera 227/2018/PAR, della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Nel caso in oggetto, occupandosi della richiesta di parere riguardane la disciplina limitativa alle assunzioni di personale egli Enti locali, il sindaco di un comune ha portato all’attenzione come, nell’anno 2007, era avvenuta la cessazione del servizio per pensionamento di un dipendente del proprio ente (con la qualifica professionale di vigile), che l’amministrazione non si era più curata di sostituire, perché aveva colmato la lacuna di servizio con personale di altri comuni, come permesso dall’articolo 1, comma 557, Legge 311/2004. Imbattendosi nell’indisponibilità da parte degli altri Enti di fornire ed autorizzare questo passaggio di personale, per coprire la posizione di vigile sopracitata, il sindaco ha fatto richiesta di delucidazione, ai giudici contabili, riguardo la possibilità di poter utilizzare l’istituto di mobilità volontaria, finanziariamente neutro, oppure di poter sfruttare i resti assunzionali fin dall’anno 2007, in quando il suo comune non era soggetto al Patto di stabilità fino al 2015 e aveva un numero di abitanti inferiore a 1000.

In primo luogo, la Corte ha fatto notare che gli Enti devono assicurare il contenimento delle spese di personale (a decorrere dall’anno 2014), riferendosi per questo al valore medio del triennio precedente, come da articolo 1, comma 557 quater, della Legge 296/2006, introdotto dall’articolo 3, comma bis, del Dl 90/2014. Essendo già soggetti al Patto di stabilità, gli enti la cui popolazione è superiore ai 1000 abitanti, è obbligata a contenere la spesa del personale, basandosi sulla spesa media di personale impegnato nei tre anni tra il 2011 e il 2013. Diverso discorso per gli enti i cui abitanti non superano le 1000 unità, le cui spese per il personale non devono superare il corrispondente ammontare dell’anno 2008 (riferimento per il calcolo del limite di spesa del persona, come da art. 1, comma 562, Legge 296/2006), calcolato al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’Irap, da cui sono esclusi gli oneri riguardanti i rinnovi contrattuali.

La cancellazione del Patto di stabilità ha portato ad un necessario chiarimento, con il comma 762 della Legge 208/2015, riguardo il regime di limitazione delle spese di personale, in cui si è stabilito che le disposizioni dell’art. 1, comma 562, Legge 296/2006 e le altre disposizioni in materia di spesa per il personale rimangono valide, per gli Enti non ancora sottoposti alle norme del Patto di stabilità interno nel 2015.

Tornando al comune del nostro caso, e alla sua volontà di ricorrere all’istituto di mobilità volontaria, la Corte ha stabilito per il Comune l’obbligo di bandire una procedura di mobilità, in modo da permettere di partecipare ai vari dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in possesso delle necessarie competenze professionali richieste. Stando quanto riportato nell’articolo 1, comma 47, L. 311/2004, le assunzioni di personale che sfruttano la procedura di mobilità non ricadono nei contingenti assunzionali che la legge prevede per eventuali assunzioni dall’esterno. Utilizzando la procedura di mobilità, non si ha incidenza sulle capacità assunzionali di un Enti, né si verifica nessun aumento sul complessivo della spesa di personale, lasciandone intaccato l’ammontare, al contrario di quanto avverrebbe in caso di spostamento di personale da un’amministrazione a un’altra. Le uniche due limitazioni in merito sono: il rispetto del pareggio di bilancio nell’anno precedente all’assunzione; il rispetto del limite di spesa relativa al personale sostenuta nel 2008, se l’Ente non è stato soggetto al Patto di stabilità fino al 2015. Solo in caso la procedura di mobilità non riuscisse a dare risultati, allora il comune potrà utilizzare i resti assunzionali fin dal 2007.

Articolo di Massimo Chiappa

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