18/08/2018 – Va riassunto il dipendente scagionato dalle accuse

Va riassunto il dipendente scagionato dalle accuse

La legge 350/2003 tutela chi si dimette per lo stress dell’indagine penale

(pag. 21) Il pubblico dipendente che rassegni le dimissioni all’indomani di un procedimento penale può ottenere ripristino del rapporto di lavoro in base alla legge 350/2003 (articolo 3, comma 57), qualora sopravvenga una sentenza favorevole. La pronuncia deve essere di proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non l’ha commesso, o deve affermare che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato; stesso trattamento opera se vi è un decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato. La scelta di non subire lo stress di restare in servizio in pendenza di un procedimento penale trova quindi nella legge del 2003 una compensazione, in caso di esito favorevole dell’indagine penale: compensazione che avviene attraverso il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, anche oltre i limiti di età previsti dalla legge. Il dipendente pubblico dimessosi, tuttavia, ha l’onere di provare il vincolo di consequenzialità tra la sua richiesta di anticipato collocamento in quiescenza e l’ instaurazione del procedimento penale a suo carico. Con la sentenza 20735/2018, la Cassazione chiarisce ora in qual modo il nesso tra dimissioni e procedimento penale vada provato: la legge 350/2003 riguarda infatti anche dimissioni presentate prima della sua entrata in vigore (dicembre 2003), e cioè i casi in cui il dipendente non aveva espresso, nella richiesta di collocamento a riposo, un esplicito riferimento alla pendenza del procedimento penale (e al connesso disagio). A distanza di anni, nel caso esaminato dalla Cassazione, il dipendente aveva dovuto provare la sua intenzione (al tempo delle dimissioni) di dimostrare la totale estraneità ai fatti contestati in ambito penale e l’intenzione di conseguire la riammissione in servizio, una volta chiuso il procedimento penale. Con la sentenza 20735/2018 si assiste a una parziale inversione di tendenza rispetto a decisioni precedenti, poiché il nesso di consequenzialità tra richiesta di collocamento anticipato in quiescenza e procedimento penale è emerso attraverso presunzioni (fatti gravi, precisi e concordanti) ed anche attraverso una prova testimoniale. In concreto, dalle testimonianze risalenti al periodo delle dimissioni, è infatti emerso che il pubblico dipendente era stato colto da grande amarezza, che lo aveva indotto a maturare il proposito di dimettersi. La strada per la riammissione in servizio è quindi ora più agevole, anche se rimane l’articolo 3, comma 57 bis della legge 350/2003, secondo il quale si può prolungare e ripristinare il rapporto di impiego, per un periodo di durata pari a quella della sospensione e del servizio non prestato, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile. Spetta quindi all’amministrazione di appartenenza esaminare, secondo i canoni del buon andamento, il comportamento del dipendente assolto in sede penale.

17/08/2018 

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