18/08/2018 – Risorse per le assunzioni senza vincoli di destinazione

Risorse per le assunzioni senza vincoli di destinazione

(pag. 31) Possibile assumere personale con qualifica dirigenziale utilizzando gli spazi finanziari derivanti dalla cessazione dal servizio di personale non dirigente. La Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia, col parere 26 luglio 2018, n. 222 chiarisce che le risorse disponibili per le assunzioni costituiscono un insieme unico, senza vincoli di destinazione derivanti dalla fonte di produzione. In parole più semplici, in enti nei quali siano presenti dirigenti non si verifica che le risorse derivanti dalla cessazione di personale non avente qualifica dirigenziale siano riservate a tale tipo di personale e, quindi, non siano utilizzabili per assumere nuovi dirigenti. Il parere della sezione Lombardia fornisce risposta positiva al quesito posto dal sindaco di un comune volto proprio a comprendere se sia possibile «utilizzare la spesa conseguente alla cessazione di personale di qualifica non dirigenziale, applicando le percentuali di facoltà assunzionali previste per tali categorie e ad oggi disponibili, per poter incrementare le facoltà assunzionali da destinare ad assunzioni di personale dirigente». Per i giudici contabili è un’ipotesi «percorribile» quella di «utilizzare la spesa conseguente alla cessazione di personale dirigenziale e non dirigenziale per il calcolo della capacità assunzionale destinabile ad una unità con qualifica dirigenziale», purché ovviamente nel rispetto dei complessivi vincoli di finanza pubblica. Il chiarimento è particolarmente utile ai fini della necessaria flessibilizzazione della gestione del personale e conferma la tesi simmetrica: come è possibile utilizzare risorse liberate dalla cessazione di personale non dirigente per assumere i vertici amministrativi, allo stesso modo deve considerarsi possibile la situazione opposta, cioè utilizzare le risorse liberate dal turn over delle qualifiche dirigenziali per effettuare assunzioni di personale non dirigenziale. Ciò risulta coerente con la normativa vigente, in particolare l’articolo 1, comma 228, della legge 2087/2015 e l’articolo 3, comma 5, del dl 90/2014, i quali nel disciplinare le percentuali di turn over previste non pongono nessun genere di vincolo all’utilizzo delle risorse assunzionali, che quindi costituiscono un insieme unico. Il parere della sezione Lombardia non si sofferma sul tema della programmazione del fabbisogno, ma è comunque possibile osservare che quanto espresso dalla magistratura sia coerente anche con l’articolo 6 del dlgs 165/2001 che, come noto, indica alle amministrazioni pubbliche di impostare i fabbisogni assunzionali non a partire da una dotazione organica precostituita e rigida, bensì dalla valutazione dei fabbisogni di professionalità rilevati, tradotti poi in una dotazione organica da ricomporre annualmente a valle di un processo che parta dalla rilevazione del tetto di spesa di personale massimo possibile (la media del triennio 2011-2013), per controllare se la somma tra spesa per il salario accessorio e spesa per il trattamento fondamentale del personale in servizio sia al di sotto del tetto fissato: il che consente di prevedere nuove assunzioni entro il differenziale tra tetto previsto e spesa sostenuta cui aggiungere le risorse assunzionali. Tocca a ciascun ente stabilire, in relazione ai fabbisogni rilevati, se la spesa utilizzabile per nuove assunzioni sia da finalizzare a questa o quella categoria giuridica (e profilo professionale). Il parere della Corte dei conti fonda una piena autonomia di scelta, da dimostrare col piano dei fabbisogni, nell’ambito di risorse finanziarie derivanti dal turn over che non scontano il problema di una loro rigida distinzione a seconda del possesso o meno della qualifica dirigenziale del personale cessato, ma che appunto sono da considerare come un plafond unico.

Luigi Oliveri

17/08/2018 

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