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Nel Dup opere sopra 100 mila – Obbligatorio inserirle nel Documento di programmazione

(pag. 32) Opere di importo superiore ai 100.000 euro da inserire obbligatoriamente nel Dup. È questa una delle novità più importanti previste dal combinato disposto del codice dei contratti e dei (rinnovati) principi contabili degli enti locali. Fino ad oggi, è prassi diffusa quella di inserire nella programmazione triennale opere prive di un livello minimo di progettazione. In base all’art. 21, comma 3, del dlgs n. 50/2016 ciò non è più consentito, essendo obbligatorio dotarsi del documento delle alternative progettuali, per i lavori da inserire nel programma triennale e del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro, da inserire nell’elenco annuale. È consentita, in ogni caso, l’omissione di uno o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione. Nei documenti citati (che sostituiscono lo studio di fattibilità e il progetto preliminare previsto dalla normativa previgente) occorre individuare, tra più soluzioni progettuali, quella che presenta il miglior rapporto costi/benefici, in relazione alle esigenze della collettività da soddisfare. L’ente locale deve, quindi, analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il finanziamento dell’opera indicando, dove possibile, le priorità e le azioni da intraprendere per far decollare il nuovo investimento, la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi per la realizzazione e il successivo collaudo. Vanno inoltre stimati, ove possibile, i relativi fabbisogni finanziari in termini di competenza e cassa. Nelle eventuali forme di copertura dell’opera, si dovrà fare riferimento anche al finanziamento tramite l’applicazione nella parte entrata del bilancio del fondo pluriennale vincolato. Il programma deve in ogni modo indicare: le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge; la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; la stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Inoltre, occorre considerare le imminenti modifiche all’allegato 4/2 del dlgs n.118/2011 previste dall’ottavo decreto correttivo, che mirano a rendere più semplice il raccordo fra le norme contabili e quelle sugli appalti di lavori pubblici, introducendo numerose novità, soprattutto per quanto concerne l’impatto contabile della progettazione e della realizzazione delle opere. In primo luogo, viene disciplinata la registrazione del livello minimo di progettazione richiesto per l’inserimento di un intervento nel programma triennale e nell’elenco annuale. Parliamo, quindi, di opere di taglio pari o superiore a 100.000 euro: in tali casi, le spese di progettazione devono essere registrate a bilancio prima dello stanziamento riguardante l’opera cui la progettazione si riferisce. Per tale ragione, affinché la spesa di progettazione possa essere contabilizzata tra gli investimenti, è necessario che i documenti di programmazione dell’ente (e segnatamente il Dup) individuino in modo specifico l’investimento a cui la spesa di progettazione è destinata, prevedendone altresì le necessarie forme di finanziamento. Il Dup, quindi, oltre a contenere il programma triennale delle opere pubbliche, dovrà individuare le opere per le quali l’ufficio competente è autorizzato, nel primo anno della programmazione, ad avviare la prima fase di progettazione, sia che essa venga svolta internamente o affidata all’esterno.

Matteo Barbero

17/08/2018 

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