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Appalti di lavori: come si applica il principio di rotazione degli inviti?

Pubblicato il 17 luglio 2018


 

Il principio di rotazione non può tradursi nel divieto di affidare lavori sottosoglia a ditte già affidatarie con procedura negoziata di lavori sottosoglia nel corso dello stesso anno solare indipendentemente dalla categoria di opere oggetto dell’appalto.

Tale modalità applicativa della rotazione, oltre a risultare eccessivamente restrittiva della libertà di iniziativa economica non è,  al contempo, efficacemente pro-concorrenziale perché, mettendo fuori gioco un  numero significativo di operatori economici, rischia di ridurre notevolmente,  nelle gare avviate verso la fine dell’anno solare, la platea degli operatori  economici invitabili a presentare offerta e, inoltre, non intercetta il  reiterarsi del medesimo affidamento al medesimo operatore economico su base bi  o triennale.

Questo quanto evidenziato dall’Anac nel parere di precontenzioso n. 539 del 6 giugno 2018.

Nell’applicazione pratica del principio di rotazione è necessario ricercare una soluzione complessiva ed equilibrata, che tenga conto di tutti gli input in  campo e che, in definitiva, assicuri l’efficienza nella gestione dei  procedimenti selettivi attraverso il bilanciamento di principi soggetti a  reciproca interferenza: da un lato la concorrenzialità e la competitività del  sistema (con le ricadute in tema di anticorruzione), da un altro la libertà di  iniziativa economica delle imprese.

Come esplicitato dall’Anac nelle Linee guida n. 4, la rotazione non può invocarsi a fronte di appalti oggettivamente diversi, essendo circoscritta ai casi in cui vi sia omogeneità merceologica con la gara immediatamente precedente.

Nello specifico, per gli appalti di lavori, è necessario che le due gare, quella da aggiudicare e quella immediatamente precedente, riguardino opere rientranti nella stessa categoria.

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