18/06/2019 – Gestione in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale

Gestione in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale

Il nostro comune (A) ha in essere una convenzione con i comuni (B) e (C) per la gestione in forma associata e coordinata delle funzioni e dei servizi di Polizia Locale, mediante l’istituzione di un Ufficio Unico di Polizia Locale Intercomunale ai sensi delle L. 7 marzo 1986, n. 65 e dell’art. 23, L.R. 14 aprile 2003, n. 4 Lombardia. In data 26 maggio 2019 un agente di PL, dipendente del comune (B) ha partecipato alla competizione elettorale nel comune (A) ed è stato eletto consigliere comunale nella lista della minoranza, dichiarando la mancanza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità. Ciò detto, va rilevato che nello svolgimento delle proprie funzioni all’interno dell’Ufficio Unico di PL, egli presterà servizio anche sul territorio del comune (A). Si chiede di esprimersi in merito alla possibilità di tale dipendente di prestare servizio in qualità di agente di Polizia Locale sul nostro territorio comunale (A) e sull’esistenza o meno di un conflitto di interesse tra le due funzioni svolte.
a cura di Matteo Paolo Frazza
Al fine di riscontrare il quesito formulato occorre in primo luogo evidenziare come la Regione Lombardia ha recentemente provveduto ad abrogare la citata normativa regionale in tema di polizia locale sostituendola con la L.R. 1 aprile 2015, n. 6 recante la “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana” unitamente all’emanazione del nuovo Regolamento Regionale di Polizia Locale del 22 marzo 2019.
Ciò chiarito rispetto la vigente ed attuale normativa regionale, si ritiene che la questione possa essere ricondotta all’interno di quanto previsto dal T.U. Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).
Il T.U. predetto infatti individua specifici istituti che limitano la cosiddetta cittadinanza passiva che sono: (a) l’ineleggibilità (art. 60 e ss) che coinvolge coloro che, in ragione dell’ufficio o dell’incarico ricoperto, possono trovarsi in condizioni di vantaggio nella competizione elettorale e (b) l’incompatibilità (art. 63) che attiene a coloro che possono trovarsi in conflitto di interessi con l’Ente, in quanto portatori di interessi propri o dei propri congiunti, in contrasto con quelli dell’Ente locale.
Fino all’approvazione della Legge Severino era ricompresa anche la fattispecie dell’incandidabilità, disciplina ora confluita e aggiornata all’interno della Legge Severino (D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235: in particolare, per quanto riguarda gli enti locali, si veda Capo IV, art. 10 e ss.).
Orbene, sulla base di quanto sinora esposto, adottando una interpretazione sistematica degli artt. 8 e 13 della Legge Regionale n. 6 del 1° aprile 2015, appare chiaro come nella gestione associata del Corpo di Polizia Locale confluiscono tutte le funzioni necessarie per espletare il controllo del territorio all’interno dei comuni che si associano. In altri termini, gli appartenenti a detto corpo hanno l’obbligo giuridico di espletare tutte le funzioni del loro ufficio (polizia giudiziaria, polizia stradale, polizia tributaria in ambito locale e funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza) all’interno del territorio dei comuni associati, di conseguenza deve ritenersi astrattamente configurabile una potenziale causa di ineleggibilità; ciò attraverso un’interpretazione estensiva della normativa citata.
In conclusione si ritiene in via prudenziale che quanto meno per ragioni di opportunità l’agente non debba in ogni caso operare all’interno del territorio ove è stato eletto, valutando l’opportunità di un trasferimento temporaneo del proprio ufficio in ragione della carica pro tempore ad oggi ricoperta ovvero la rinuncia alla nomina in consiglio.

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