18/05/2019 – Progressioni verticali, tetto da applicare per teste 

Progressioni verticali, tetto da applicare per teste 

Italia Oggi – 17 Maggio 2019
 
Per le progressioni verticali tetto da applicare per teste. In controtendenza rispetto all’ orientamento prevalente, la Sezione regionale di controllo per la Campania ha ritenuto che le progressioni verticali ex art. 22, comma 15, del dlgs n.75/2017 siano ammesse solo entro il tetto del 20% delle capacità assunzionali intese «per capita e non per valore finanziario». Ricordiamo che la norma citata dispone che «per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’ accesso dall’ esterno.
Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l’ attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all’ articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti.
La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l’ attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l’ eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell’ attribuzione dei posti riservati per l’ accesso all’ area superiore». Tale meccanismo si affianca temporaneamente a quello disciplinato a regime dall’ art. 52, comma 1-bis, del dlgs 165/2001, che prevede la possibilità di bandire concorsi pubblici, con riserva agli interni di posti non superiore al 50%. Si ritiene che l’ orientamento restrittivo dei giudici contabili campani potrebbe essere superato alla luce dei più recenti sviluppi normativi e giurisprudenziali.

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