18/04/2019 – Dipendente della società del trasporto pubblico: niente multe fuori della corsia preferenziale

Dipendente della società del trasporto pubblico: niente multe fuori della corsia preferenziale

AGEL 17 aprile 2019, di A.F.

La sentenza della Cassazione n.3494/2019

Un verbale di accertamento di sosta vietata in corrispondenza delle strisce pedonali è stato impugnato dinanzi al Giudice di pace (che l’ha accolto) per essere stato elevato da un dipendente della società GTT concessionaria del trasporto pubblico locale a Torino, al di fuori, quindi, dell’ambito dei poteri di accertamento attribuiti dall’art. 17, comma 113, della Legge n. 127/1997.

Il Tribunale di Torino ha rigettato l’appello principale in relazione alla compensazione delle spese ed ha accolto quello incidentale proposto  dall’Amministrazione, ritenendo che il potere dei dipendenti delle aziende di trasporto pubblico locale di accertare le infrazioni alla disciplina della circolazione stradale non fosse limitato alle infrazioni verificatesi sulle corsie di marcia o sulle aree di sosta riservate ai mezzi pubblici, ma fosse un potere generale esteso all’intero territorio comunale.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3404/2019, della Sez. II Civile, ha ritenuto di non doversi discostare dall’orientamento espresso con la sent. n. 2073/2016 la quale, superando i difformi precedenti, ha stabilito che:

“in tema di accertamento delle violazioni delle norme del codice della strada, i dipendenti di aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, aventi funzioni ispettive, ai quali, ai sensi dell’art. 17, comma 133, della L. n. 127 del 1997, sono state conferite le funzioni di cui al comma 132 del citato articolo, possono accertare le violazioni in materia di circolazione e sosta limitatamente alle corsie riservate al trasporto pubblico, ex art. 6, comma 4, lettera c), del decr. legisl. n. 285 del 1992, con esclusione, quindi,  dell’esercizio di tali funzioni relativamente ad ogni altra area del territorio cittadino”.

Da ciò la cassazione nel merito della sentenza impugnata, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

LIMK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. II CIVILE – SENTENZA N. 3494 DEL 6 FEBBRAIO 2019

Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it

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