18/03/2019 – Sbattere la testa contro la parete (finestrata). Note a margine del Regolamento edilizio-tipo e di Corte di cassazione, seconda sezione civile, 19 febbraio 2019, n. 4834

Sbattere la testa contro la parete (finestrata). Note a margine del Regolamento edilizio-tipo e di Corte di cassazione, seconda sezione civile, 19 febbraio 2019, n. 4834

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Sbattere la testa contro la parete (finestrata)

Una questione che dovrebbe essere risolta da più di 50 anni riemerge periodicamente come un fiume carsico malgrado venga regolarmente inabissata dalle corti di ultima istanza (sia la Corte di cassazione che il Consiglio di Stato). Si tratta della distanza minima (o distacco) tra fabbricati o meglio tra pareti finestrate (o, ancora meglio, tra pareti delle quali almeno una finestrata) che si fronteggiano. Come noto tale distanza è di almeno 10 metri, praticamente da sempre, sia sotto il profilo civilistico (in attuazione dell’articolo 873, secondo periodo, del codice civile «Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore» che sotto il profilo pubblicistico ai sensi del regolamento del 1968 (a sua volta attuativo dell’articolo 41-quinquies della legge urbanistica dl 1942). Distanze inferiori non possono essere introdotte nemmeno con legge regionale e, analogamente la questione riguarda anche la distanza dai confini di proprietà.

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