18/03/2019 – Aggiornamento alle nuove tariffe per i compensi degli organi in carica

Aggiornamento alle nuove tariffe per i compensi degli organi in carica

 18/03/2019 

Da un po’ di tempo si discute molto sulla questione dei compensi dei revisori dei conti. La Sezione di Controllo della Corte dei conti Regione Liguria si è espressa in merito ai compensi di quei revisori già in carica il 21 dicembre 2018: con il parere n 20/2019 si va a superare il dato formale delle norme, per attuare un maggior accostamento ai contenuti del Dm 21 dicembre 2019.

Una questione su cui era già intervenuta la Sezione Regionale Emilia Romagna (parere 5/2019 del 25 gennaio, sul Quotidiano degli enti locali e PA) che si era limitata prendere in considerazione due aspetti:

– il compenso dell’organo revisore si determina in via definitiva tramite la decisione dell’organo consiliare all’atto della nomina, come si ricava dal comma 7, articolo 241 del Tuel;

– la decisione definitiva ha però un’eccezione, prevista proprio nel Dm del 21 dicembre 2018, che riguarda i collegi di revisione per cui ab origine fosse stato definito il compenso massimo in base alla classe di appartenenza dell’ente.

Questo perché il nuovo decreto prevede che “l’eventuale adeguamento del compenso deliberato dal consiglio dell’ ente in relazione ai nuovi limiti massimi fissati dal presente decreto”. In pratica, solo nel caso che in precedenza il consiglio avesse decretato di attribuire i massimi compensi per la classe demografica del Comune nominante al revisore, in seguito si potrebbe emanare una nuova delibera per i compensi ai nuovi massimi stabiliti.

La Corte della Regione Liguria è andata oltre quanto già stabilito, portando all’evidenza come, proprio seguendo il nuovo Dm del 21 dicembre 2018, il quadro normativo e fattuale può essere alterato, portando a stabilire se il compenso del revisore può essere considerato adeguato e rispettoso delle professione degli incaricati. di nuovo quindi si apre la possibilità di alterare il compenso stabilito dal consiglio per i revisori, in eccezione a quanto deciso con l’articolo 241, comma 7, del Tuel. L’intervento eccezionale viene considerato legittimo anche in considerazione del lungo periodo di tempo trascorso nell’aspettare l’aggiornamento dei limiti massimi (non i tre previsti dalla norma ma oltre tredici), dal sensibile aumento dei compendi rispetto al 2005, e dell’esponenziale aumento delle funzioni che sono state attribuite all’organo di revisione, che esigono quindi una maggiorazione per giungere ad un equo compenso. In sostanza, stabilire i compensi con parametri vecchi di tredici anni porterebbe facilmente all’inadeguatezza di questi ultimi, stando anche al cambiamento delle condizioni economiche generali.

Articolo di Massimo Chiappa

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