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Trasparenza della politica: accesso civico ai dati e alle informazioni concernenti gli organi di indirizzo politico

TAR Catanzaro, sez. II, 12.11.2015, n. 1671

Con la sentenza n. 1671 del 2015, il TAR Calabria si pronuncia sul ricorso proposto a seguito di una istanza di accesso civico, rimasta senza riscontro, riguardante i dati e le informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico, soggetti ad obbligo di pubblicazione (art. 14, d.lgs. n. 33 del 2013, c.d. decreto sulla trasparenza). La controversia, che viene risolta con la condanna del Comune a pubblicare sul sito i dati e le informazioni richieste, ad eccezione della dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (salvo che non sussista autorizzazione in proposito), offre occasione ai giudici per sottolineare, da un lato, che le disposizioni del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (c.d. accesso civico), disciplinano “situazioni non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono l’accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli art. 22 e ss. legge 7 agosto 1990 n. 241” e, dall’altro, la differente finalità dell’accesso civico, che è quella di consentire ai cittadini e ad enti di controllare democraticamente se un’amministrazione pubblica abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge.

 

TAR CALABRIA-CATANZARO, SEZ. II – Sentenza 12 novembre 2015, n. 1671

 

1. Pubbliche amministrazioni – trasparenza – accesso civico – art. 5 d.lgs. 33/2013 – finalità 

2. Pubbliche amministrazioni – trasparenza – obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico – art. 14 d.lgs. 33/2013 – richiesta di accesso civico – mancato riscontro – condanna del comune alla pubblicazione

1. L’accesso civico consente ai cittadini e ad enti di controllare democraticamente se un’amministrazione pubblica abbia adempiuto agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge, segnatamente se abbia provveduto alla pubblicazione di documenti, informazioni o dati, sicché l’amministrazione destinataria dell’istanza di accesso civico, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del citato d.lgs. n. 33 del 2013, entro trenta giorni, deve pubblicare il documento, informazione o dato richiesto sul sito istituzionale, trasmettendolo contestualmente all’istante, ovvero comunicando a quest’ultimo il collegamento ipertestuale per l’accesso, con la precisazione che in tale ultimo modo la P.A. deve procedere allorché il documento, informazione o dato risulti già pubblicato nel rispetto della normativa vigente (cfr. TAR Lazio, sez. III-bis, 19.3.2014, n. 3014).

2. A fronte di una istanza di accesso civico, rimasta senza riscontro, riguardante dati ed informazioni sottoposti ad obbligo di pubblicazione, quali sono i dati e le informazioni concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico (art. 14, d.lgs. 33/2013), il comune va condannato a procedere, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione e/o notificazione della sentenza, alla pubblicazione nel sito dei documenti, delle informazione e dei dati richiesti con la domanda di accesso civico, eccezion fatta che per la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado (salvo che non sussista autorizzazione in proposito) ed a comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

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