17/10/2019 – La spesa per un evento sportivo non è classificabile come investimento finanziabile con il debito

La spesa per un evento sportivo non è classificabile come investimento finanziabile con il debito
di Luciano Cimbolini
La Corte dei conti, sezione di controllo della Puglia, con la delibera n. 84/2019, ha affrontato il tema della natura di investimento di una spesa e, dunque, del ricorso al debito per il relativo finanziamento.
Il quesito

Un Comune, visti i risvolti finanziari e contabili che derivano dalla qualificazione di una spesa come investimento, sia sotto il profilo dall’allocazione contabile, sia in termini di equilibri di bilancio, sia per il suo possibile finanziamento con il ricorso al credito (impossibile, invece, in caso di spesa corrente), ha chiesto alla Corte se la spesa per una manifestazione sportiva sia classificabile come «oneri per beni immateriali ad utilizzo pluriennale» e, dunque, come investimento finanziabile con il ricorso all’indebitamento, in quanto inclusa nell’elenco dell’articolo 3, comma 18, della legge 350/2003 (legge finanziaria 2004), senza incorrere nel divieto dell’articolo 119, comma 6, della Costituzione.

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