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Abusi edilizi e Ordine di demolizione: quando scatta la revoca?
17/10/2019
In tema di reati edilizi, l’ordine di demolizione impartito dal giudice con la sentenza di condanna è suscettibile di revoca quando risulti assolutamente incompatibile con atti amministrativi della competente Autorità, che abbiano conferito all’immobile una diversa destinazione o ne abbiano sanato l’abusività, fermo restando il potere-dovere del giudice dell’esecuzione di verificare la legittimità dell’atto concessorio sotto il duplice profilo della sussistenza dei presupposti per la sua emanazione e dei requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge per il corretto esercizio del potere di rilascio.
Questo, in sintesi, il contenuto della Sentenza 11 ottobre 2019, n. 41957 con la quale la Corte di Cassazione ha rigettato un ricorso presentato per la riforma di una ordinanza che a sua volta aveva rigettato l’istanza volta a ottenere la revoca dell’ordine di demolizione, emesso in relazione alla sentenza di condanna con riferimento alla realizzazione, in assenza del necessario titolo abilitativo, dell’ampliamento di un locale in muratura.
La tesi difensiva
In particolare, il ricorrente, contrariamente a quanto affermato nella ordinanza impugnata, avrebbe effettuato l’adeguamento sismico previsto dalla legge, depositando i calcoli statici e sismici presso i competenti uffici, senza ottenere mai risposta, fermo restando che la demolizione era stata disposta non per la violazione della normativa antisismica, ma per la sola realizzazione dell’opera in assenza del permesso di costruire in sanatoria. Secondo la difesa, la demolizione era stata ordinata dal giudice di merito, nell’ambito di uno dei due procedimenti penali scaturiti dal controllo eseguito dalla Polizia Municipale, il che avrebbe comportato che la Procura avrebbe dovuto accertare se l’immobile fosse stato ultimato, se fosse abitabile e, soprattutto, se un’eventuale demolizione avrebbe potuto mettere a rischio la stabilità dell’intera struttura.
La decisione della Corte di Cassazione
Gli ermellini hanno chiarito che la revoca o la sospensione dell’ordine di demolizione delle opere abusive, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l’accertamento da parte del giudice dell’esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima l’adozione, da parte della Autorità amministrativa competente, del provvedimento di accoglimento. In questo caso, il giudice dell’esecuzione deve operare un’attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura. In giudice dovrà:
  • verificare il possibile risultato dell’istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento;
  • nel caso di insussistenza di tali cause, valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l’esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso.
Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata risulta sostanzialmente coerente con tale impostazione, avendo il Tribunale rimarcato la non conformità del fabbricato alla disciplina edilizia. Inoltre, nella prospettazione difensiva è emerso che al momento della decisione impugnata non era emesso alcun provvedimento di sanatoria.
A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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