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Settimana di Ferragosto – ferie d’ufficio (cd. “ferie coatte”)

Può il legale rappresentante di un Ente locale disporre, per l’intera settimana di Ferragosto, le ferie d’ufficio (cd. “ferie coatte”) del personale dell’Amministrazione e così (pur prevedendo misure organizzative per assicurare comunque taluni servizi ritenuti essenziali) determinare la chiusura dei pubblici uffici per il relativo periodo?
a cura di Federico Gavioli
Sul sito del Ministero degli Interni è stato fornito un parere, il 27 novembre 2007, in merito alla richiesta di legittimità della chiusura degli uffici comunali in giornata pre-festiva e se vi possa essere configurabilità, o meno, di interruzione pubblico servizio.
Nel caso in esame i tecnici del Ministero degli Interni in riferimento alla richiesta del responsabile del settore finanziario di un ente che aveva chiesto di conoscere se il Sindaco, al fine di corrispondere alla richiesta avanzata da tutti i dipendenti comunali di usufruire di una giornata di ferie per effettuare il ponte nel giorno 24 dicembre 2007, potesse disporre la chiusura degli uffici comunali, con esclusione della polizia municipale e garantendo i servizi minimi essenziali, senza che ciò configuri interruzione di pubblico servizio , hanno così risposto.
Al riguardo, si fa presente che il quesito attiene agli aspetti e alle esigenze prettamente locali sulle quali potrà essere fatta un’adeguata e opportuna valutazione solamente da parte del Sindaco, in qualità di responsabile dell’amministrazione comunale. Invero, ai sensi del comma 7, dell’art. 50, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, disciplinante le competenze del Sindaco, al medesimo spetta, tra l’altro, il coordinamento e la riorganizzazione, in base agli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
Ciò posto, si fa presente che l’eventuale chiusura degli uffici comunali nella predetta giornata non potrebbe essere disposta se non garantendo l’espletamento dei servizi minimi essenziali, quali ad esempio quello della polizia municipale e di ulteriori servizi ritenuti necessari come appositamente individuati nell’atto del Sindaco, del quale peraltro, deve essere data adeguata notizia alla cittadinanza.
Tuttavia, ad avviso dello scrivente, la stessa chiusura non potrà riguardare i servizi per i quali il Sindaco agisce in qualità di Ufficiale del Governo ex art. 54 del medesimo D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quale quello dello stato civile, non apparendo sufficiente, come indicato nella nota del Comune, garantire la reperibilità dei predetti servizi per solo due ore, equiparando così l’apertura legislativamente prevista per i suddetti uffici nelle giornate festive a quella eventualmente disposta dal Sindaco per effettuare il ponte in questione.
Ad ogni buon conto, si soggiunge che, affinché si concretizzi il reato di interruzione di pubblico servizio di cui all’art. 340 c.p., la Cassazione penale, sez. VI, con Sent. n. 26077 del 9 giugno 2004 ha ritenuto “sufficiente che l’entità del turbamento della regolarità dell’ufficio o l’interruzione del medesimo, pur senza aver cagionato in concreto l’effetto di una cessazione reale dell’attività o uno scompiglio durevole del funzionamento, siano stati idonei ad alterare il tempestivo, ordinato ed efficiente sviluppo del servizio, anche in termini di limitata durata temporale e di coinvolgimento di un solo settore”.
In sostanza , con riferimento al caso in esame, si è del parere in via interpretativa, fermo restando l’autonomia del Sindaco, che finchè si tratta di un “ponte” di un giorno con la garanzia dei servizi indispensabile non vi dovrebbero essere problematiche; per converso la chiusura dell’intera settimana, pur assicurando i servizi essenziale, appare una scelta molto rischiosa per le funzioni del Comune e del Sindaco e amministratori.

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