17/07/2019 – Rinuncia al consolidato? Necessaria la delibera  

Rinuncia al consolidato? Necessaria la delibera  

di MATTEO BARBERO – Italia Oggi – 16 Luglio 2019
Per i mini-enti la scelta di non redigere il bilancio consolidato deve essere esplicitata in una delibera. È una delle indicazioni contenute nella guida predisposta dal Consiglio nazionale dei commercialisti in vista dell’ adempimento in scadenza il prossimo 30 settembre. Come noto, in base all’ art. 233-bis, comma 3, del Tue, il consolidato è facoltativo per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, i quali, in base al recente decreto «crescita» (dl 34/2019), possono anche rinviare la contabilità economico-patrimoniale.
Secondo il Cndcec, in tal caso occorre adottare un provvedimento, che deve essere richiamato anche ai fini del consolidato. Per cui è evidente che chi decide di avvalersi della deroga deve esplicitarlo, sebbene essa sia a regime (a differenza di quanto accade per l’ obbligo di redigere conto economico e stato patrimoniale, che invece vale solo fino all’ esercizio 2019). Il documento predisposto dai commercialisti, comunque, offre un manuale di istruzioni utile soprattutto per i revisori degli enti che, per forza o per amore, si cimenteranno nella fatica di consolidare i propri bilanci con quelli di società, organismi ed enti strumentali.
Esso è composto da un testo Word con traccia della relazione (composta dai seguenti paragrafi: introduzione, stato patrimoniale consolidato, analisi dello stato patrimoniale attivo e passivo, conto economico consolidato, relazione sulla gestione consolidata e nota integrativa, osservazioni, conclusioni) e da tabelle Excel per l’ inserimento dei dati. Particolare attenzione deve essere dedicata anche alla corretta individuazione dei soggetti da consolidare, tenendo conto che da quest’ anno le relative regole (dettate dall’ allegato 4/4 al dlgs 118/2011) sono cambiate.
Ai fini dell’ esclusione per irrilevanza, infatti, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’ incidenza inferiore al 10%rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10%, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10%.
Sempre da quest’ anno, infine, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali il comune, direttamente o indirettamente, disponga di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata.

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