17/07/2019 – Progressioni verticali: come calcolare il limite del 20%

Puglia, del. n. 71 – Progressioni verticali: come calcolare il limite del 20%

Pubblicato il 16 luglio 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta applicazione dell’articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 che facoltizza, per il triennio 2018-2020, procedure selettive interamente riservate ai dipendenti (nel limite del 20% dei posti previsti nel piano di fabbisogno come nuove assunzioni consentite per la relativa a rea o categoria), con il corrispondente obbligo per la p.a. interessata di ridurre la percentuale di riserva dei posti destinati alle progressioni interne ordinarie ex art. 52 del d.lgs. 165/2001.
I magistrati contabili della Puglia con la deliberazione 71/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo l’11 luglio 2019, hanno ribadito che la disciplina generale delle progressioni verticali (e orizzontali) è contenuta nell’articolo 52, comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001 e che la previsione dell’articolo 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 integra una disciplina derogatoria transitoria alla regola costituzionale dell’accesso all’impiego nella p.a. mediante concorso.
Stante tale carattere derogatorio, il ricorso a tale possibilità necessita di un onere motivazionale rafforzato, teso a dimostrare un’esigenza di “valorizzare le professionalità interne” insuscettibile di trovare soddisfazione attraverso lo strumento ordinario del concorso pubblico ad accesso esterno.
Come evidenziato dai magistrati contabili, ai fini del calcolo del limite del 20% entro cui va contenuto il numero di posti da coprire mediante le progressioni verticali, occorre considerare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria – e non il numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria – fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso dall’esterno (Corte dei Conti, sez. Campania, del. n. 103/2019).

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