17/07/2019 – Linee guida per la gestione delle Zone a Traffico Limitato

Linee guida per la gestione delle Zone a Traffico Limitato

di Roberto Rossetti – Comandante Polizia Locale
Il 28 giugno 2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato le linee guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e la segnaletica nelle Zone a Traffico Limitato, come definite dall’art. 3, c. 1, n. 54, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) “aree in cui l’accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli” e sono rivolte a tutte le Amministrazioni Comunali, che intendono istituirle o modificarle.
L’iniziativa è finalizzata ad agevolare le procedure di autorizzazione all’installazione degli impianti di controllo automatico degli accessi alle predette aree, nonché a realizzare sistemi segnaletici omogenei, chiari e più facilmente riconoscibili dagli utenti della strada.
Le linee guida forniscono, inoltre, indicazioni sugli aspetti del controllo automatico, visto il crescente numero di Comuni che intendono installare dispositivi di controllo elettronico della circolazione nelle ZTL ed in riferimento alle sempre più diversificate applicazioni di divieti a categorie di veicoli, per fasce orarie e per tipologia di utenti.
Si ribadisce che le Amministrazioni stabiliscono in piena autonomia l’istituzione o la modifica di una ZTL, ma vengono loro forniti criteri cui attenersi. Deve essere garantita la regolare circolazione nelle zone attigue e occorre segnalare correttamente i percorsi che gli utenti non autorizzati devono seguire, prevedendo almeno una via di fuga. La regolare circolazione deve essere garantita anche all’interno, con un’attenta verifica dei sensi di circolazione, garantendo l’identità degli orari e degli utenti ammessi nei diversi varchi, se si renda necessario differenziare le categorie di veicoli non ammesse o di utenti autorizzati in funzione di zone diverse, devono essere istituite ZTL distinte, con una diversa denominazione.
Le limitazioni della circolazione non devono produrre effetti negativi sulla viabilità di altri enti, né produrre deviazioni ingiustificate dei flussi di attraversamento da un centro abitato ad un altro o comunque su viabilità di enti diversi, salvo il caso in cui la deviazione avvenga su appositi by pass del centro abitato. Gli effetti, anche indiretti sulla viabilità extraurbana o comunque sulla viabilità di altri enti proprietari/gestori, comporta la necessità di acquisire il preventivo nulla osta da parte di tutti gli enti interessati.
Nelle ZTL tipiche, con divieto generalizzato a tutte le categorie di veicoli, rientra nelle facoltà dell’Amministrazione esentare dal divieto, oltre alle categorie dei veicoli della polizia, ambulanze e vigili del fuoco e dei veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, anche altre categorie quali ad esempio i veicoli merci, specificando il periodo in cui è consentito il carico e scarico. In tali zone possono essere autorizzate determinate categorie di utenti, quali i residenti e di veicoli (trasporto pubblico, taxi), veicoli elettrici, car sharing, noleggio con conducente, ecc.. Il segnale previsto dalla Fig. II 322/a, del Regolamento di Esecuzione al C.d.S. (D.P.R. n. 495/1992) riporta sia i divieti che le eccezioni.
La circolazione e la sosta dei veicoli al servizio di persone con disabilità deve essere sempre ammessa, ai sensi dell’art. 11, c. 3, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, il quale prevede che la “circolazione e la sosta sono consentite nelle «zone a traffico limitato» e «nelle aree pedonali urbane», così come definite dall’art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, qualora è autorizzato l’accesso anche ad una sola categoria di veicoli per l’espletamento di servizi di trasporto di pubblica utilità”.
Per favorire l’accessibilità da parte delle persone con disabilità, nel segnale di varco deve essere inserito un pannello integrativo riportante la dicitura “per informazioni” seguita dal simbolo del telefono e dal numero telefonico, a cui devono rivolgersi le persone con disabilità, non residenti, per le eventuali prenotazioni e i soggetti che l’Amministrazione intende autorizzare all’accesso. Il predetto numero telefonico deve essere comunicato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché si possa inserire in un elenco reperibile nel sito istituzionale, come servizio di pubblica utilità.
In funzione delle diverse esigenze e per non estendere inutilmente ed ingiustificatamente il divieto a periodi non necessari, le limitazioni della circolazione possono essere adottate in modalità variabile nel tempo, in fasce orarie all’interno delle 24 ore, giorni feriali e festivi all’interno della settimana, giorni specifici della settimana; ovvero mesi o periodi all’interno dell’anno solare.
Tale facoltà, pur rispondente alla finalità di contenere il disagio delle limitazioni, deve essere esercitata con molta attenzione, poiché quanto più è articolata la variabilità tanto più è complessa la realizzazione della relativa segnaletica di varco, che deve risultare sempre e comunque di agevole ed immediata lettura da parte dell’utenza stradale. Sono, perciò, da evitare ZTL con criteri di variabilità sovrapposti e combinati (orari, giorni e periodi) oppure periodi di vigenza diversi per distinte categorie di veicoli, al fine di evitare confusione e indurre l’utenza in comportamenti inconsapevolmente illegittimi. Per tali finalità viene suggerito (in caso di controllo automatico il loro uso è obbligatorio) l’utilizzo di pannelli a messaggio variabile, che possono fornire sempre le esatte indicazioni da fornire in modo sintetico, ma anche in lingua inglese.
L’Area Pedonale (AP) rappresenta un caso particolare di ZTL, in cui le limitazioni della circolazione sono più restrittive, ma a cui possono essere applicate le stesse linee di indirizzo.
Nel caso in cui, all’interno del medesimo centro abitato, si renda necessario differenziare le categorie di veicoli non ammesse o di utenti autorizzati in funzione di zone diverse, devono essere istituite ZTL distinte, con una diversa denominazione (es. ZTL1, ZTL2, ecc.).
Le linee guida individuano anche precise soluzioni tecniche nel caso in cui i varchi di accesso alla ZTL coincidano con quelli per le corsie riservate al Trasporto Pubblico Locale ovvero siano utilizzabili per l’accesso a ZTL distinte.
Nel caso in cui si preveda di presidiare la ZTL con impianti di controllo elettronico deve verificarsi che gli impianti da installare siano omologati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che le tipologie di veicoli e/o di autorizzati cui si applica il divieto di transito nella ZTL siano coerenti con le specifiche tecniche degli impianti di controllo automatico, che la conformazione degli accessi alla ZTL ed il posizionamento dei relativi impianti sia coerente con le condizioni contenute nel manuale di utilizzo e che la disciplina garantisca una regolare circolazione sia all’esterno sia all’interno della ZTL.
Il controllo automatico deve poter presidiare tutti i varchi di accesso e, nel caso di ZTL variabili, è possibile anche effettuare il controllo in itinere ed in uscita, per evitare possibili elusioni dei controlli, specie nelle aree molto vaste.
Nel caso di ZTL già istituite potrà continuare a riportare la dicitura “controllo elettronico degli accessi”, mentre in quelle di nuova istituzione, dovrà invece utilizzarsi la dicitura “controllo elettronico ZTL”, sia nei varchi in ingresso sia negli eventuali varchi in uscita e/o varchi in itinere.
Tutta la segnaletica da utilizzare è descritta nelle linee guida in commento e riportata in schemi esemplificativi in allegato alle stesse.
Le indicazioni contenute nelle Linee Guida, coerenti con le disposizioni delle norme primarie e regolamentari vigenti, si applicano alle zone a traffico limitato di nuova realizzazione, nonché alle zone a traffico limitato esistenti sia nel caso di loro modifica e adeguamento, sia qualora si intenda attuare il controllo automatico

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