17/07/2019 – Il falso problema delle procedure negoziate sottosoglia per forniture e servizi

Il falso problema delle procedure negoziate sottosoglia per forniture e servizi

L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 17/7/2019)
Le procedure di gara per forniture e servizi la cui base di gara sia compresa tra i 40mila euro e la soglia comunitaria restano una procedura semplificata sottosoglia e per la precisione una procedura negoziata con obbligo di consultare almeno 5 candidati.

La riscrittura dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del codice dei contratti ad opera di un improvvido e confuso intervento operato dalla legge 55/2019 ha innescato una confusione operativa, suscitando il dubbio che per forniture e servizi la norma citata prima ammetta un affidamento diretto, sulla base di cinque preventivi (e non di tre, come per gli appalti di lavori).

Il tutto è giustificato dall’eliminazione nel corpo dell’articolo 36, comma 2, del riferimento espresso alla “procedura negoziata”.

Tuttavia, il dubbio, pur lecito a causa dell’infelice scrittura della norma, deve essere fugato nel senso che si resta pur sempre nell’ambito di una procedura negoziata.

Confrontiamo il testo dell’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs. 50/2016 prima e dopo la novellazione disposta dalla legge 55/2019:

Testi ante riforma
Testo riformato
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: […]
per affidamenti di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici per i lavori, per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità: […]
per affidamenti di importo pari o superiore a 40mila euro e inferiore a 150mila euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati

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