17/07/2019 – Atto di indirizzo – La disciplina delle garanzie finanziarie prestate da parte degli enti locali in favore di terzi, destinatari di contributi agli investimenti a fini sportivi

Atto di indirizzo – La disciplina delle garanzie finanziarie prestate da parte degli enti locali in favore di terzi, destinatari di contributi agli investimenti a fini sportivi

 12 Luglio 2019
Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali
Atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La disciplina delle garanzie finanziarie prestate da parte degli enti locali in favore di terzi, destinatari di contributi agli investimenti a fini sportivi, di cui al comma 3 dell’art. 207 del d.lgs.267/00.
ALLEGATI 
 
 
“Premessa
I Comuni, in base alla previsione dell’art. 207 comma 3 del T.U.E.L. (D.lgs. 267/00), così come le Province e le Città metropolitane, possono rilasciare garanzia fideiussoria in favore di terzi destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall’art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 350/03 per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione o alla ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell’ente locale. La concessione di tale garanzia è subordinata alle condizioni elencate alle lettere a), b) e c) dello stesso comma 3 dell’art. 207. La costituzione della garanzia incide sulla capacità di indebitamento dell’ente, atteso che gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento, concorrono alla formazione del limite di cui al comma 1 dell’art. 204 del TUEL e non possono impegnare più di un quinto di tale limite.
La fideiussione da parte degli enti locali può essere rilasciata nel caso di tre distinte ipotesi, riportate all’art. 207 nel modo seguente:
Al comma 1: per l’assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di Aziende dipendenti dagli Enti Locali garanti;
Al comma 2: in favore delle Società di capitali costituite per la gestione dei servizi pubblici locali, per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere strumentali all’erogazione dei servizi;
Al comma 3: a favore di terzi1 , per l’assunzione di mutui destinati alla realizzazione di opere a fini culturali, sociali e sportivi, su terreni di proprietà dell’Ente Locale e ciò in presenza di specificate condizioni.
Il presente atto di indirizzo prende in esame l’ipotesi di cui al terzo comma dell’art. 207 del TUEL. In particolare, attesa l’ampia diffusione sul territorio nazionale degli impianti sportivi, l’interesse si concentra sulla prestazione di garanzie nel caso di mutui per investimenti a fini sportivi, in particolare per la realizzazione o ristrutturazione degli impianti sportivi affidati in concessione a soggetti terzi. In questi casi, così come per ogni ipotesi di cui all’art. 207 TUEL, è necessario assicurare che la garanzia prestata dall’ente non si traduca in un pregiudizio degli equilibri di parte corrente del bilancio, a seguito dell’escussione da parte del creditore.
Tale circostanza può verificarsi nel caso in cui il terzo gestore riscontri difficoltà nell’assolvere al mutuo e può riscontrarsi nei casi in cui il venir meno della concessione determini particolari impatti negativi sulle capacità finanziaria del mutuatario. L’insolvenza da parte del terzo si riverbera sull’ente garante, con accentuati profili di rischio, laddove non siano state adottate le necessarie cautele all’atto della concessione della fideiussione.
A tal proposito, oltre alla corretta imputazione delle garanzie, ai sensi del combinato disposto degli articoli 207 e 204 del TUEL, rileva, altresì, l’attività di programmazione delle opere e dei servizi pubblici da parte dell’ente e il conseguente delicato tema dell’allineamento tra la durata della concessione del bene e la durata della garanzia prestata dall’ente…”

 

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