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Sul tetto al fondo accessorio bisogna riaprire il contratto nazionale

di Vincenzo Giannotti

“La Corte dei conti (delibera 99/2018 della sezione Puglia, su cui si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 9 luglio)  ha giudicato priva di valore operativo la dichiarazione congiunta numero 5 del contratto nazionale 2016-2018 delle Funzioni locali. L’indicazione dei magistrati contabili va vista però insieme alla posizione del ministero dell’Economia, per concludere che è necessario un intervento per riaprire la contrattazione e modificare la clausola contrattuale.

La posizione dell’Economia

Prima della sottoscrizione definitiva del contratto, ossia già prima dell’inserimento della dichiarazione congiunta, la circolare sul conto annuale (circolare 18/2018; Quotidiano degli enti locali e della Pa del 24 maggio) ha obbligato gli enti a intervenire sulla correzione della tabella 15 (costituzione del fondo delle risorse decentrate) per modificare gli importi inseriti nel 2016 e nel 2017 se prima della trasmissione del conto annuale fosse intervenuta la sottoscrizione definitiva del contratto, avvenuta in effetti il giorno prima della stessa circolare. Secondo la circolare, le modifiche si rendono necessarie in quanto gli incrementi stipendiali previsti dal contratto «determinano una modifica del costo dei differenziali stipendiali a valere sugli oneri del contratto collettivo nazionale», ipotesi questa ricadente nella lettera b) dell’articolo 67, comma 2, del contratto nazionale 2016-2018. La stessa Corte dei conti a sezioni riunite (delibera 6/2018), nella certificazione positiva del contratto, non ha mosso rilievi sulla lettera b) della dichiarazione congiunta n.5, prendendo solo atto della lettera a), riferita agli 83,20 euro annui del personale presente al 31 dicembre 2015 che avrebbe comportato un incremento del fondo integrativo da inserire nel 2019 senza che questi rilevasse all’interno dei limiti di crescita dei fondi previsti dalla normativa vigente.”

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