17/01/2019 – Opere di urbanizzazione a scomputo: devono considerarsi nel suo insieme come se fossero un’unica opera pubblica da realizzarsi contestualmente

Opere di urbanizzazione a scomputo: devono considerarsi nel suo insieme come se fossero un’unica opera pubblica da realizzarsi contestualmente

 

Il Consiglio di Stato ha chiarito che l’insieme delle opere di urbanizzazione il cui onere è accollato al titolare del permesso di costruire come scomputo degli oneri di urbanizzazione, deve essere considerato nel suo insieme come se fosse un’unica opera pubblica da realizzarsi contestualmente, sia pure costituita da diverse tipologie (opere di urbanizzazione primaria, primaria funzionali, secondaria) le quali, ciascuna per sé, possono essere aggiudicate per lotti distinti in relazione alla loro singola natura. Ne consegue che se il valore complessivo di tali opere qualunque esse siano – determinato dunque sommando il valore stimato della totalità di tutti i lotti – non raggiunge la soglia comunitaria, solo allora il privato potrà avvalersi della deroga al Codice degli appalti contemplata dall’art. 16, comma 2-bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed esclusivamente per quelle funzionali.

Cons. di Stato, commissione speciale, parere del 24 dicembre 2018, n. 2942

Artt. 35 e 36D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.)

Art. 16, comma 2-bisD.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (G.U. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.)

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