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Niente tariffa agevolata per la mensa scolastica per i possessori di auto di grossa cilindrata

 16/10/2018 Approfondimenti

In caso di indicatori di redditi aggiuntivi rispetto all’Isee dichiarato, un Comune è legittimato a bloccare la tariffa agevolata per la mensa scolastica a una famiglia. E tra gli indicatori può figurare anche la proprietà o il possesso, da parte del genitore di un alunno, di una macchina di grossa cilindrata. In caso poi di contenzioso, i giudici non ammetteranno un’interpretazione elastica. In merito a questo, è stata deposta da pochi giorni una sentenza (la n. 24165) della Cassazione.

La vicenda riguarda una madre di due alunni di asilo nido, che ha fatto richiesta di poter usufruire della tariffa agevolata riguardo i servizi della mensa scolastica. Il Comune, attenendosi alla delibera comunale di riferimento ha dichiarato che non solo il valore dell’Isee, ma anche “il possesso o la proprietà di una autovettura di cilindrata superiore a 2500 cc” conduceva all’esclusione dall’agevolazione, mezzo di fatto in possesso della donna.

In un primo momento, la richiesta della donna di un risarcimento pari a 4mila euro (la quota totale versata per due anni senza godere dell’agevolazione) è stata accolta sia in primo grado dal Giudice di pace, sia in appello dal Tribunale. Questo, perché l’automezzo figurava in comproprietà ed uso di diversi membri del nucleo familiare e non ad uso individuale esclusivo. Quindi, secondo i giudici, l’uso saltuario del mezzo, considerando il valore dell’Isee nei limiti richiesti dalla delibera comunale, non poteva far escludere i due bambini dalle agevolazioni tariffarie della mensa. Il Comune però, convinto di essere nel giusto, è ricorso in Cassazione dissentendo sul difetto di giurisdizione e sottolineando la decisione erronea dei giudici.

La corte Suprema non si è limitata a dare ragione all’ente locale, ma ha posto rilievo su due peculiarità del caso in oggetto. In primo luogo, la giurisdizione del giudice ordinario è confermata dai giudici di legittimità, ponendo in rilievo l’usufrutto di un servizio pubblico (la mensa scolastica) e, in particolare, la definizione della tariffa del servizio in oggetto, che quindi “assume la consistenza del diritto soggettivo, tutelabile dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria”. Non essendo stata contesta al Comune la scelta discrezionale utilizzata per individuare il fattore utile a mostrare lo stato economico della famiglia, ma soltanto l’interpretazione a cui questo ha portato, il Collegio spiega che sono stati posti in esame i “diritti e obblighi di fonte contrattuale privata”. Stabilito ciò, la Cassazione ha mostrato come vincolante e senza possibilità di interpretazioni è stata la delibera comunale che riportava come “il possesso o la proprietà di un’ autovettura di cilindrata superiore a 2500 cc fa venir meno il diritto a fruire dell’ agevolazione tariffaria”.

La diversa interpretazione dei giudici è un errore che contrasta con il criterio ermeneutico secondo cui una norma ha il significato delle proprie parole, oltre a scontrarsi con il chiaro limite posto per la tariffa agevolata. Questa interpretazione è quindi stata considerata dal Collegio distorta e non consentita, a causa dell’attribuimento alle parole di un diverso significato, rispetto a quello che chiaramente riportavano.

Articolo di Massimo Chiappa

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