16/08/2019 – AranSegnalazioni – Newsletter del 13/8/2019

AranSegnalazioni – Newsletter del 13/8/2019

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza n. 17360 del 27/6/2019

Pubblico impiego – supposto demansionamento – richiesta reintegra in precedenti funzioni e risarcimento del danno – principio di diritto  

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

“…come da questa Corte più volte affermato (v. Cass. 21 maggio 2009, n. 11835) in materia di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52, comma 1, del d.lgs. 30marzo 2001, n. 165, che sancisce il diritto alla adibizione alle mansioni per le quali il dipendente è stato assunto o ad altre equivalenti, ha recepito – attese le perduranti peculiarità relative alla natura pubblica del datore di lavoro, tuttora condizionato, nell’organizzazione del lavoro, da vincoli strutturali di conformazione al pubblico interesse e di compatibilità finanziaria delle risorse – un concetto di equivalenza ‘formale’, ancorato alle previsioni della contrattazione collettiva (indipendentemente dalla professionalità acquisita) e non sindacabile dal giudice (v. Cass. 19 agosto 2001, n. 17396; Cass. 5 agosto 2010, n. 18283; Cass., Sez. Un., 4 aprile 2008, n. 8740; v. anche le più recenti Cass. 26 marzo 2014, n. 7106; Cass. 19 agosto 2016, n. 17214; Cass. 16 luglio 2018, n. 18817)” Sulla base di tale principio di diritto la Corte respinge il ricorso di un dipendente comunale che, lamentando una sua presunta dequalificazione, chiedeva la reintegra nelle precedenti funzioni ed il risarcimento del danno da avvenuto demansionamento.  

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Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza n. 20842 del 2/8/2019

Pubblico impiego – segretario comunale – revoca incarico prima della scadenza – richiesta reintegra e risarcimento danni – principi di diritto  

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte rigetta il ricorso con il quale la ricorrente chiedeva di essere reintegrata nel posto di segretaria comunale – incarico revocatole per violazione dei doveri di ufficio – e il risarcimento dei danni derivateli a seguito di tale revoca. La sentenza contiene importanti principi di diritto che chiariscono quale è la disciplina del rapporto di lavoro dei segretari comunali.

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Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Sentenza n. 20997 del 27/6/2019

Pubblico impiego – segretario comunale – maggiorazione della retribuzione di posizione – art. 41 comma 5 del CCNL 16/5/2001 – interpretazione autentica – principi di diritto  

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte respinge il ricorso di un segretario comunale presentato avverso la sentenza della Corte Territoriale che gli aveva imposto la restituzione delle somme percepite a titolo di maggiorazione della retribuzione di posizione. I giudici ricordano la funzione nomofilattica attribuita alla Suprema Corte dall’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 nella interpretazione della contrattazione collettiva nazionale nel settore dell’impiego pubblico contrattualizzato, e su questa base riportano il principio di diritto stabilito dalla Corte stessa riguardo all’interpretazione dell’art. 41 comma 5 del CCNL 16/5/2001 per i segretari comunali, articolo su quale il ricorrente aveva basato il suo ricorso. Dicono i giudici: “in tema di rapporto di impiego dei segretari comunali e provinciali, ai fini dell’applicazione della regola – ex art. 41, comma 5, del c.c.n.l. del 16 maggio 2001 – del c.d. “riallineamento” della retribuzione di posizione del segretario a quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata dell’ente, si deve tener conto dell’importo minimo, di cui al comma 3, della predetta retribuzione, comprensivo della maggiorazione eventualmente riconosciuta ai sensi del successivo comma 4, avuto riguardo, da un lato, all’interpretazione letterale del comma in questione, che, nell’attribuire alle parti la facoltà di maggiorare i compensi del segretario, richiama quelli di cui al precedente comma 3 e non quelli del comma 5; nonché, dall’altro, alla funzione non corrispettiva bensì perequativa del “riallineamento”, sicché è aderente alla “ratio” della disposizione pattizia – da individuarsi nella particolarità delle funzioni che il segretario espleta presso l’ente locale – che alla perequazione si pervenga con riferimento alla retribuzione di posizione complessiva» ( Cass. n. 5284/2018 e negli stessi termini Cass. n. 4619/2019). I giudici concludono poi la disamina del citato art. 41 del CCNL con chiarimenti riguardo anche ai commi 3 e 4 dell’articolo stesso.

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Corte dei conti

La spesa per il personale degli enti territoriali: triennio 2015/2017 – Deliberazione n 21/SEZAUT/2019/FRG

Segnalazione da U.O. Studi e analisi compatibilità

La Corte dei conti ha pubblicato il referto sull’andamento della spesa per il personale degli enti territoriali approvato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con del. n. 21/SEZAUT/2019/FRG. L’analisi riguarda il triennio 2015-2017, periodo in cui erano pienamente vigenti i vincoli sulla spesa di personale, che di recente hanno subito un allentamento mediante sblocco del turn over e introduzione di un sistema di reclutamento fondato sulla sostenibilità finanziaria della spesa. Il referto segnala “complessivamente una contrazione della spesa netta che però avviene in misura meno che proporzionale rispetto alla riduzione della consistenza media. Questo comporta un conseguente aumento della spesa media. Tale tendenza risulta maggiormente evidente nelle posizioni apicali, mentre la spesa media è stabile del personale non dirigente”. Nel 2017, la spesa media per dipendente regionale ammonta a 34mila euro, a fronte di 27mila relativi al dipendente comunale e di 28mila per il dipendente provinciale. La spesa media per il personale dirigente è di 94mila euro nelle Regioni, 84mila nei Comuni e 103mila nelle Province. Secondo il referto, inoltre, la distribuzione del personale sul territorio nazionale non è uniforme e si riscontrano punte di maggiore concentrazione in alcune aree territoriali. Questo si riflette anche sul rapporto di incidenza tra dipendenti e dirigenti che, in diversi casi, appare migliorato per effetto del trasferimento alle Regioni del personale provinciale. Altre situazioni in cui il rapporto è positivo rispetto alla media emergono in aree nelle quali il rapporto tra popolazione e dipendenti è molto elevato e quindi non può essere considerato in sé indicativo di un’ottimale organizzazione del lavoro.

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