16/07/2019 – Qualifica di agente di pubblica sicurezza solo ai cittadini italiani

Qualifica di agente di pubblica sicurezza solo ai cittadini italiani

Pubblicato il 15 luglio 2019

Il conferimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza può avvenire solo nei confronti di cittadini italiani.
Questo il chiarimento fornito dalla Prefettura di Milano con il parere n. 132710 del 24 giugno 2019, in risposta al quesito posto da un ente locale.
Il quadro normativo nazionale in tema di accesso dei cittadini comunitari e di paesi terzi ai posti di lavoro pubblici è dettato dall’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che stabilisce, al comma 1, che “I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente possono accedere ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri, ovvero non attengono alla tutela dell’interesse nazionale”.
Si rende quindi necessario valutare in concreto (e non in astratto) se un determinato posto presso la P.A. costituisca o meno esercizio di pubblici poteri.
Il DPCM 174/1994 ha individuato i posti e le funzioni per i quali non può prescindersi dal requisito della cittadinanza, comprendendo, tra le funzioni, quelle che “comportano l’elaborazione, la decisione, l’esecuzione di provvedimenti autorizzativi e coercitivi” e “funzioni di controllo e legittimità”.
Come chiarito anche dal Ministero dell’Interno, considerato che il profilo professionale di agente di pubblica sicurezza implica l’esercizio di funzioni pubbliche, così come prescritto dall’articolo 5 della legge 65/1986 (legge quadro sull’ordinamento della polizia locale), risulta necessario il possesso della cittadinanza italiana.

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