16/07/2019 – Permessi retribuiti previsti per l’esercizio di funzioni elettive

Permessi retribuiti previsti per l’esercizio di funzioni elettive

di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
La Corte dei conti-Piemonte, interpellata da un Sindaco ai sensi dell’art. 7, comma 8, L. 5 giugno 2003, n. 131, con la delibera 25 giugno 2019, n. 55, si esprime sulla corretta interpretazione dell’art. 80D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) nella parte in cui stabilisce che “gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79”, in funzione dell’eventuale applicazione della detta disposizione normativa all’ipotesi di un dipendente di una società per azioni, a totale partecipazione pubblica, che svolga le funzioni di cui all’art. 79 citato; in buona sostanza, oggetto del quesito è sapere, in via generale, se l’Ente locale sia obbligato a sostenere gli oneri per i permessi retribuiti dei dipendenti di una società a totale capitale pubblico, partecipata anche dall’ente medesimo, che siano componenti dei propri organi politici. Ciò, società in ragione della pretesa riconducibilità della società per azioni a totale capitale pubblico alla categoria degli enti pubblici per i quali non sussiste l’obbligo di rimborso: in altri termini, viene chiesto di chiarire se di tale società possa ritenersi o meno la natura pubblicistica agli effetti dell’esclusione della disciplina dei rimborsi stabilita dall’art. 80 TUEL.
Affrontando la questione, il magistrato contabile premette che la ratio della previsione normativa all’esame, che pone a carico degli enti presso cui svolgono le proprie funzioni, i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti “da privati o enti pubblici economici”, è di garantire lo svolgimento di funzioni pubbliche da parte di lavoratori dipendenti senza che il relativo onere ricada sui datori di lavoro privati, anziché rimanere a carico delle risorse pubbliche e, segnatamente, del bilancio dell’ente che beneficia di tali funzioni, in ossequio al generale principio civilistico del divieto d’indebito arricchimento.
Ciò premesso, ad avviso della Sezione, la soluzione del quesito all’esame implica, al fine d’individuare i presupposti che determinano l’insorgenza delle correlate obbligazioni di rimborso, la necessità di definire la categoria dei datori di lavoro “privati” e, in particolare, dell’eventuale assimilazione a questi ultimi anche delle società per azioni a partecipazione pubblica, concludendo che, agli effetti dell’applicazione degli artt. 79 e 80 del TUEL ed a prescindere da ogni tentativo di concettualizzazione generale, non può che aversi riguardo esclusivamente alla qualificazione delle società a partecipazione pubblica.
Al riguardo, la Sezione ritiene di confermare l’orientamento interpretativo già espresso in materia da altre Sezioni regionali di controllo, secondo cui le società a partecipazione pubblica vanno comprese tra i soggetti aventi diritto al rimborso per i permessi retribuiti previsti dall’art. 80 TUEL, in modo da assicurare che i relativi oneri siano sopportati dall’ente che beneficia dell’esercizio delle funzioni pubbliche e, in accordo con quanto statuito in sede giurisdizionale amministrativa, simile conclusione prescinde “…da disquisizioni sulla natura giuridica, ma considerando la qualificazione in forma societaria e lo svolgimento di attività sociale in regime di economicità” (cfr., Consiglio di Stato, sez. I, par. n. 706/2011), evidenziando che la linea sopra esposta trova ulteriore conferma anche nelle previsioni normative del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, che all’art. 1, comma 3, stabilisce che “per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato”.
Alla luce delle predette considerazioni, conclusivamente, la Corte afferma che gli oneri derivanti dalla fruizione, da parte dei dipendenti di società a partecipazione pubblica, dei permessi retribuiti previsti per l’esercizio di funzioni elettive presso un ente locale (partecipante o meno al capitale sociale) sono a carico di quest’ultimo e devono essere rimborsati alla società datrice di lavoro, nei termini e secondo le modalità di cui all’art. 80 del TUEL.

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