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Procedura negoziata senza bando: non equivale a una trattativa diretta con un unico soggetto

Pubblicato il 15 maggio 2019

 
La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ex articolo 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016, presuppone l’effettuazione di un’indagine conoscitiva del mercato e l’invito di almeno 5 operatori economici.
Anche nel caso in cui ricorrano gli estremi dell’estrema urgenza, pertanto, non è comunque consentito procedere tramite trattativa privata con un unico soggetto.
Questo quanto evidenziato dall’Anac nella delibera n. 305 del 10 aprile 2019.
Nel caso di specie il Comune non aveva potuto aderire alla nuova convenzione per la fornitura dei servizi relativi alla gestione della postalizzazione degli atti giudiziari relativi a violazioni del Codice della Strada, in quanto l’aggiudicazione della gara era stata oggetto di ricorso giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo.
Per garantire la continuità del servizio, il Comune aveva richiesto un’offerta all’aggiudicataria della gara.
Ritenuti i prezzi offerti congrui, in quanto più bassi di quelli praticati dal precedente fornitore, l’ente aveva affidato il servizio ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016.
In base a tale norma, le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara dando conto con adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti «nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici».
Sia l’Autorità che la giurisprudenza amministrativa hanno avuto modo di pronunciarsi sul presupposto dell’estrema urgenza, che legittima l’affidamento tramite procedura negoziata senza bando, anche con riferimento alla previgente disciplina dell’art. 57, comma 2, lett. c) del d.lgs. 163/2006, di contenuto pressoché identico a quello dell’art. 63, comma 2, lett. c) del d.lgs. 50/2016.
E’ stato chiarito che l’urgenza prevista dalla norma deve essere qualificata, connotata cioè da speciali caratteristiche, che non la rendano compatibile con i tempi imposti dalle ordinarie procedure di evidenza pubblica.
In particolare, lo stato di necessità deve essere caratterizzato da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, corrispondenti a situazioni eccezionali e contingenti.
Inoltre, l’urgenza di provvedere non deve essere addebitabile in alcun modo all’amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione, ovvero per sua inerzia o responsabilità.
Relativamente all’aspetto procedurale, il comma 6 dell’articolo 63 del d.lgs. 50/2016, applicabile a tutti i casi di utilizzo della procedura negoziata senza bando, dispone che «le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria nonché tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. L’amministrazione aggiudicatrice sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, ai sensi dell’articolo 95, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione».
Pertanto, anche nel caso in cui ricorrano gli estremi dell’estrema urgenza, gli affidamenti non possono essere effettuati in forma diretta, mediante trattativa privata con un unico soggetto, senza l’effettuazione di un’indagine di mercato.
Infatti, solo attraverso l’indagine conoscitiva del mercato la stazione appaltante è in grado di verificare gli operatori economici potenzialmente interessati a contrarre con l’amministrazione e, dunque, individuare il fornitore in grado di offrire il servizio a condizioni più vantaggiose.

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