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L’ufficio contratti di questa Regione chiede se sussista l’obbligo di avvalersi dell’albo ANAC dei Commissari di gara, nonchè relative tempistiche e modalità.

a cura di Simone Chiarelli
L’art. 77D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel confermare la generale disciplina delle Commissioni giudicatrici limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha previsto la creazione di un complesso sistema di individuazione dei commissari di gara attraverso un albo istituito presso l’Anac ( che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni) ai sensi del successivo art. 78.
Tale sistema è stato completato con le Linee guida n. 5, di attuazione del nuovo codice dei contratti pubblici, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, con la pubblicazione online dell’albo dal 10 settembre 2018 e la previsione dell’obbligo di utilizzi dal 15 gennaio 2019.
Tale scadenza è stata successivamente prorogata prima al 15 aprile 2019, poi al 15 luglio 2019 in attesa della pubblicazione del nuovo decreto “sblocca cantieri” che è avvenuta il 18 aprile con l’approvazione del D.L. 18 aprile 2019, n. 32art. 1 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici” ed è in vigore dal 19 aprile (GU Serie Generale n. 92 del 18 aprile 2019).
Il governo, nel confermare la disciplina dell’art. 78, ha invece introdotto una disposizione “mitigatrice” nell’art. 77, introducendo, con l’art. 1, comma 1, lett. m) del citato decreto legge, il comma 3-bis che prevede “In caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista di cui al comma 3, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze”.
Pertanto, in relazione al quesito proposto, si conferma l’obbligo di avvalersi dell’albo Anac per i commissari (relativamente alle procedure con OEPV) e decorrenza dal 15 luglio 2019 (salve ulteriori proroghe) ma con la facoltà di procedere autonomamente in caso di insufficiente disponibilità di commissari secondo le procedure che, necessariamente, saranno perfezionate da Anac con revisione delle linee guida in materia.

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