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Con lo sblocca-cantieri si semplificano le verifiche sui requisiti generali dei mercati elettronici

 16/05/2019 Approfondimenti
Il DL 32/2019 ha già apportato varie modifiche alle procedure di gara, tra cui l’adeguamento di bandi-tipo, di altri documenti e degli affidamenti sopra-soglia e sotto-soglia, ridefinendo anche il quadro complessivo dei presupposti per la rilevazione delle offerte anomale. Oltre a quanto già stabilito, arriva anche a modificare le regole utilizzate per la verifica dell’assenza delle cause ostative previste dall’articolo 80 (codice dei contratti pubblici), riguardante l’ammissione e la permanenza nei mercati elettronici, in sostituzione del precedente quadro di riferimento, che vedeva i soggetti gestori impegnati solo per gli affidamenti con un importo minore di 40.000 euro, e manteneva il controllo dei requisiti sull’aggiudicatario.
Con il nuovo comma 6-bis, un operatore economico per essere ammesso e permanere nei mercati elettronici dovrà sottoporsi a una verifica da parte del soggetto responsabile per l’ammissione, in modo che venga assicurata l’assenza dei motivi di esclusione, previsti dall’articolo 80. Tale verifica verrà attuata su un campione molto più vasto di operatori economici di quanto non fosse in precedenza, comprendendo anche l’intera area del sottosoglia. In questo modo si vorrà anche dare valore alla banca dati nazionale degli operatori economici.
L’aspetto più innovativo risiede nel successivo nuovo comma 6-ter, articolo 36 del codice, in cui si prevede che per quanto riguarda le procedure di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici, la stazione appaltante dovrà occuparsi di verificare soltanto la proprietà da parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali. In questo modo utilizzando le procedure semplificate dei mercati elettronici, le amministrazioni potranno sottoporre a verifica (ai fini dell’aggiudicazione) solo i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, potendo assumere come sussistenti quelli di ordine generale, poiché il soggetto gestore avrà già posto questi ultimi sotto un sistema di verifica continua.
Si tratta di un’interpretazione sostenuta dalla nuova configurazione del processo di verifica, poiché non troviamo alcun riferimento all’obbligo di verifica dei requisiti in capo all’aggiudicato nelle successive due disposizioni del comma 6-quater (nuovo a sua volta), al contrario di quanto avveniva con il precedente dato normativo. Nel comma6-quater troviamo però la previsione che nell’ambito della fase del confronto competitivo, ai fini di stabilire la possibilità per i soggetti gestori di mercati elettronici di utilizzare formulari semplificati, al posto del precedente documento di cara unico europeo, la stazione appaltante possa utilizzare il DgUe ai soli fini della richiesta di informazioni, relativi alla specifica procedura, oltre a quelle che in fase di abilitazione o ammissione si sono già richieste. Quindi, la disposizione conferma che l’acquisto e la verifica dei requisiti di ordine, così come di quelli necessari all’ammissione e alla permanenze dell’operatore economico nel mercato elettronico, deve avvenire da parte del soggetto gestore, invece è compito della stazione appaltante l’acquisto e la verifica della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale se richiesti e pertinenti alla singola procedura di affidamento.
Articolo di Loris Pecchia

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