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Per i consiglieri comunali incarichi gratis anche negli uffici di staff

di Francesco Clemente

 

“La Corte … ha ribadito che l’unica eccezione riconosciuta sulla base dell’interpretazione autentica specificata dal legislatore due anni dopo (articolo 35, comma 2-bis del Dl 5/2012, convertito in legge 35/2012) riguarda i revisori dei conti, i collegi dei revisori e sindacali, cioè gli incarichi obbligatori per legge e indicati dalla stessa norma. In questi casi il revisore avrà diritto al compenso professionale (articolo 241 del Tuel) se, come accaduto nel caso al vaglio dei magistrati contabili del Veneto, è allo stesso tempo consigliere comunale in altra Provincia e ha rinunciato al gettone di presenza da consigliere.”

 

leggi la delibera n.126/2016 della Corte dei conti, sezione controllo per la Lombardia.

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