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Niente proroga per i direttori  

di LUIGI OLIVERI – Italia Oggi – 15 Marzo 2019

Niente proroga della durata dell’ incarico per direttori generali, dirigenti a contratto e personale in staff a sindaci e giunte, che scadono per effetto automatico del Tuel con la conclusione del mandato del sindaco e del presidente della provincia. La tornata di elezioni amministrative del 2019 ripropone il tema della possibilità di estendere la durata degli incarichi regolati dagli artt. 90, 108 e 110 del dlgs 267/2000 oltre la fine del mandato politico. Molte amministrazioni, infatti, sono propense a concedere proroghe per evitare vuoti di organico, in particolare per quanto concerne i dirigenti a contratto assunti ai sensi dell’ art. 110.

Si tratta, tuttavia, di provvedimenti fortemente viziati da cui derivano spese di personale con ogni evidenza illecite e fonte di danno erariale. L’ impossibilità della proroga è conseguenza molto chiara delle norme. L’ art. 90, comma 1, del Tuel consente di assumere appositamente per gli uffici di staff degli organi di governo personale con contratto a tempo determinato. Anche se la norma non lo dispone esplicitamente, è assolutamente evidente che se il dipendente è assunto nello staff di un’ amministrazione, la scadenza della medesima implica la scadenza del contratto. Considerando che il tasso di fiduciarietà degli incarichi in staff è particolarmente elevato, non è possibile immaginare alcun prosieguo del contratto di lavoro: l’ amministrazione subentrante, infatti, si vedrebbe vincolata alla presenza di personale non da essa scelto. Per queste stesse ragioni si è sempre esclusa (e il dlgs 75/2017 lo ha confermato) la possibilità di stabilizzare i dipendenti assunti ai sensi dell’ art. 90.

Ancora più trancianti sono le disposizioni contenute negli artt. 108, comma 2, e 110, comma 3, del dlgs 267/2000, il primo dedicato al direttore generale, l’ altro ai dirigenti a contratto. Entrambi affermano espressamente che gli incarichi non possono eccedere la durata del mandato elettivo degli organi di governo. Nel caso del direttore generale è evidente il legame politico diretto con gli organi di governo; peraltro, si tratta di una figura che la legge considera solo eventuale, dal momento che le funzioni del direttore rientrano nelle competenze del segretario comunale, anche se non incaricato come direttore.

Dunque, alla scadenza del mandato la scadenza del direttore generale non pone nemmeno problemi di carattere operativo e gestionale, tali da giustificare una proroga – del resto illegittima – dell’ incarico. Per quanto riguarda i dirigenti a contratto, dovrebbero essere assunti dall’ esterno allo scopo di incrementare il livello di professionalità esistente nell’ ente, con specifica connessione con i programmi di governo. Scaduto il mandato, dunque, la prosecuzione dell’ incarico non ha alcuna giustificazione. In questo caso potrebbero manifestarsi problemi gestionali, che andrebbero però risolti con il piano esecutivo di gestione, all’ inizio dell’ anno «elettorale», attraverso misure organizzative che riallochino risorse ed obiettivi, non più sottoponibili alla cura dei dirigenti destinati a scadere.

Nemmeno l’ applicazione dell’ istituto della prorogatio (peraltro, attivabile solo per espressa previsione di legge, che in questo caso non esiste) appare possibile, posto che essa è riferita con evidenza a organi amministrativi dotati di poteri di programmazione politico-amministrativa e non a titolari di uffici amministrativi con compiti di gestione.

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