16/03/2019 – Informatizzazione della P.A. – può essere accolta una istanza di un cittadino inviata tramite posta elettronica certificata da un indirizzo non direttamente attribuibile allo stesso?

Informatizzazione della P.A. – L’ufficio relazioni con il pubblico di questa Regione chiede se può essere accolta una istanza di un cittadino inviata tramite posta elettronica certificata da un indirizzo non direttamente attribuibile allo stesso e in che formato devono essere gli allegati?

a cura di Simone Chiarelli

Salvo che si tratti di un professionista iscritto in albi, tenuto a dotarsi ed a registrare il proprio indirizzo PEC (https://www.inipec.gov.it/) non esiste la possibilità per una amministrazione di verificare l’attribuibilità di un indirizzo ad un determinato soggetto (neanche nel caso della eventuale corrispondenza del nome/cognome con l’indirizzo stesso: es. mario.rossi@xpec.xx può corrispondere a soggetti diversi, con nomi e cognomi diversi).

Ciò premesso le disposizioni del CAD (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale) prevedono in merito all’utilizzo della PEC (art. 48): “La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con le Linee guida. … 3. La data e l’ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi alle Linee guida” e all’art. 65 “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all’articolo 20; b) ovvero, quando l’istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché attraverso uno degli altri strumenti di cui all’art. 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall’istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale….”

Alla luce di tale disciplina se ne ricava:

1) l’interessato ha titolo a presentare tutte le istanze tramite PEC (salvo che esista un canale diverso obbligatorio in base a norma di legge o lex specialis)

2) l’invio può avvenire da qualsiasi indirizzo PEC (anche non di “proprietà” del mittente) purché lo stesso

– alleghi documenti sottoscritti digitalmente

– alleghi copia di documento di identità;

– trasmetta tramite sistema che prevede un previo riconoscimento tramite SPID

– trasmetta tramite sistema che provenga dal proprio domicilio digitale.

Tali possibilità sono ormai pacificamente ammesse anche dalla giurisprudenza che anche recentemente ha sottolineato come “L’art. 48D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 equipara la trasmissione del documento informatico per via telematica alla notificazione per mezzo della posta. L’inoltro ad una PEC assicura l’assoluta affidabilità, in ordine all’indirizzo del mittente, a quello del destinatario, al contenuto della comunicazione e all’avvenuto recapito del messaggio” (Cons. Stato Sez. V, 24 ottobre 2018, n. 6042).

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