16/01/2020 – Il canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie (canone unico) e il canone per l’occupazione nei mercati

Il canone per le occupazioni e le esposizioni pubblicitarie (canone unico) e il canone per l’occupazione nei mercati
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Nella L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) è prevista l’istituzione e la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria(canone unico), che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Nella stessa legge è prevista l’istituzione del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati.
In specifico:
– i commi da 816 a 836, dell’art. 1 disciplinano il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
– i commi da 837 a 845, dell’art. 1 disciplinano il del canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati;
– i commi 846 e 847, dell’art. 1, si occupano del periodo transitorio e delle abrogazioni.
Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria(canone unico)
Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria(denominato canone unico) è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 2021. Esso sostituisce:
– la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP),
– il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP),
– l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA),
– il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP);
– il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.
Il canone unico è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
Parità di gettito
Il canone unico è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
Tratti di strada dei centri urbani
Si ricomprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all’interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (ai sensi del quale le strade urbane sono sempre comunali, quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti).
Il presupposto e applicazione del canone unico
Il presupposto del canone unico è:
a) l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
L’applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui alla lettera b) esclude l’applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a).
Nel presupposto dell’unicità del canone, si preoccupa di escludere che lo stesso possa contenere una componente relativa all’occupazione di suolo pubblico, quando abbia ad oggetto la diffusione di messaggi pubblicitari.
La disciplina del canone unico: il regolamento
La disciplina del canone unico è in gran parte demandata al regolamento dell’ente che deve essere adottato dall’organo consiliare (ai sensi dell’articolo 52D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446). Viene anche disciplinato il contenuto obbligatorio del regolamento, che deve recare:
a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all’installazione degli impianti pubblicitari;
b) l’individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell’ambito comunale, nonchè il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;
c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate;
g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un’indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all’ammontare del canone o dell’indennità di cui alla precedente lettera g), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285. I commi 4 e 5 del richiamato articolo 20 individuano le sanzioni per l’abusiva occupazione del suolo stradale, ovvero, in caso sia stata ottenuta la concessione, per l’inottemperanza alle relative prescrizioni (sanzione amministrativa pecuniaria tra 173 e 695 euro nonché sanzione accessoria di rimuovere le opere abusive). L’articolo 23 sanziona invece la violazione degli obblighi connessi alla pubblicità nelle strade e sui veicoli (sanzione pecuniaria da 431 a 1.734 euro, nel caso di violazione di legge o regolamento; da 1.420 a 14.196 euro, per inottemperanza alle prescrizioni contenute nelle eventuali autorizzazioni rilasciate).
Rimozione occupazioni e mezzi pubblicitari
Gli enti rimuovano le occupazioni e i mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, o effettuati in difformità delle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all’immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione da parte di un pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono posti a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l’esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
Soggetti passivi
Il canone è dovuto dal titolare dell’autorizzazione o della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari in maniera abusiva; per la diffusione di messaggi pubblicitari, e’ obbligato in solido il soggetto pubblicizzato.
La derminazione del canone per le occupazioni
Per le occupazioni il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l’occupazione. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall’occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
I passi carrai
La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà l’accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
La derminazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
Per la diffusione di messaggi pubblicitari il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Per la pubblicità effettuata all’esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone e’ dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
Tariffa standard: occupazione o diffusione annuale
E’ prevista la tariffa standard annua in base alla quale si applica il canone nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l’intero anno solare. I comuni sono suddivisi in 5 classi a cui corrisponde un’apposita tariffa standard.
Come si è visto in precedenza l’ente può modificare la tariffa.
Tariffa standard: occupazione o diffusione inferiore anno
E’ prevista la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone nel caso in cui l’occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all’anno solare. I comuni sono suddivisi in 5 classi a cui corrisponde un’apposita tariffa standard.
Come si è visto in precedenza l’ente può modificare la tariffa.
Le classi dei comuni capoluogo di provincia, delle città metropolitane e delle province
I comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane non possono collocarsi al di sotto della classe riferita ai comuni con popolazione con oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti. Per le province e per le città metropolitane le tariffe standard annua e giornaliera sono pari a quelle della classe dei comuni fino a 10.000 abitanti.
Le occupazioni del sottosuolo
Particolari riduzioni e criteri di determinazione del canone sono previsti per le occupazioni del sottosuolo: in tal caso la tariffa standard (quella per l’occupazione annuale) è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi, la tariffa standard ridotta a un quarto va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa standard ridotta a un quarto viene aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
Tariffa: utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni
E’ soggetta al canone l’utilizzazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti e imbarcazioni compresi nei canali e rivi di traffico esclusivamente urbano in consegna ai comuni di Venezia e di
Chioggia ai sensi del R.D. 20 ottobre 1904, n. 721, e dell’art. 517 del regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione (Navigazione marittima), di cui al DPR 15 febbraio 1952, n. 328; per tali utilizzazioni la tariffa standard (quella per l’occupazione annuale) è ridotta di almeno il 50 per cento.
Occupazioni permanenti con cavi e condutture
Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell’atto di concessione all’occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per una tariffa forfetaria (i comuni sono suddivisi in 2 classi a cui corrisponde una apposita tariffa). In ogni caso l’ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell’anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per le occupazioni del territorio provinciale e delle città metropolitane, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell’importo risultante dall’applicazione della misura unitaria di tariffa pari a euro 1,50, per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale.
Riduzioni facoltative
Gli enti possono prevedere riduzioni per le occupazioni e le diffusioni di messaggi pubblicitari:
a) eccedenti i mille metri quadrati;
b) effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive, qualora l’occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici. Nel caso in cui le fattispecie siano realizzate con il patrocinio dell’ente, quest’ultimo può prevedere la riduzione o l’esenzione dal canone;
c) con spettacoli viaggianti;
d) per l’esercizio dell’attività edilizia.
Le esenzioni
Sono esenti dal canone:
a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
e) le occupazioni di aree cimiteriali;
f) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l’attività agricola;
g) i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
h) i messaggi pubblicitari esposti all’interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all’attività esercitata dall’impresa di trasporto;
i) le insegne, le targhe e simili apposte per l’individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
l) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
m) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
n) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell’indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell’impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
m) i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
p) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle società sportive dilettantistiche, rivolti all’interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti;
q) i mezzi pubblicitari inerenti all’attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l’attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d’ingresso dei locali medesimi purché attinenti all’attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
r) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
Ulteriori riduzioni
Gli enti possono prevedere nei rispettivi regolamenti ulteriori riduzioni, ivi compreso il pagamento una tantum all’atto del rilascio della concessione di un importo da tre a cinque volte la
tariffa massima per le intercapedini.
Il versamento
Il versamento del canone è effettuato, direttamente agli enti, contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. La richiesta di rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
Soppressione servizio affissioni
Con decorrenza dal 1° dicembre 2021 è soppresso l’obbligo dell’istituzione da parte dei comuni del servizio delle pubbliche affissioni di cui all’art. 8D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Con la stessa decorrenza l’obbligo previsto da leggi o da regolamenti di affissione da parte delle pubbliche amministrazioni di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali è sostituito dalla pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. I comuni garantiscono in ogni caso l’affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.
Il canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati
A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell’art. 52D.Lgs. n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
Tratti di strada dei centri urbani
Ai fini dell’applicazione del canone, si ricomprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all’interno dei centri abitati di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell’articolo 2, comma 7, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (ai sensi del quale le strade urbane sono sempre comunali, quando siano situate nell’interno dei centri abitati, eccettuati i tratti interni di strade statali, regionali o provinciali che attraversano centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti).
Applicazione canone
Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone patrimoniale per l’occupazione di aree pubbliche e per le comunicazioni pubblicitarie(canone unico). Esso sostituisce la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.
Soggetti attivi
Il canone è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall’atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
Determinazione canone
Il canone è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell’occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
La tariffa annuale
E’ prevista una tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l’intero anno solare. I comuni sono suddivisi in 5 classi a cui corrisponde una tariffa standard.
La tariffa giornaliera
E’ prevista una tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all’anno solare. I comuni sono suddivisi in 5 classi a cui corrisponde una tariffa standard.
I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all’orario effettivo, in ragione della superficie occupata.
Riduzioni, esenzioni
Gli enti possono prevedere riduzioni, fino all’azzeramento del canone, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe.
Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
Riscossione
Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma PagoPA prevista dal Codice dell’Amministrazione digitale (articolo 5 del D.Lgs. n. 82 del 2005).
Indennità e sanzioni
Il calcolo dell’indennità e delle sanzioni amministrative è svolto con modalità analoghe al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, in quanto compatibili.
Divieto aumento TOSAP e COSAP per il 2020
Per l’anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di TOSAP e COSAP se non in ragione dell’adeguamento al tasso di inflazione programmato.
Affidamento gestione canone
Gli enti possono affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della TOSA o della COSAP o dell’ICPDPA, o del CIMP. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d’accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni (canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria(canone unico e canone patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati) e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l’ente affidante.
Abrogazioni
Sono abrogati i capi I e II del D.Lgs. n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63D.Lgs n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme.
Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale.
Il capo II del D.Lgs. n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5L. 16 maggio 1970, n. 281, e 8D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

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