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Accesso ai documenti amministrativi: il diritto di accesso civico generalizzato e quello di accesso documentale possono essere esercitati congiuntamente

Il diritto di accesso civico generalizzato [art. 5, commi 2 e 3, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 («Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»)] e il diritto di accesso documentale [artt. 22 e ss. della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»)] possono essere esercitati congiuntamente, per mezzo di un’unica istanza.

TAR Lombardia, sezione III, 27 dicembre 2019, n. 2750

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