15/11/2019 – Trasferimento per incompatibilità ambientale anche senza procedimento disciplinare

Trasferimento per incompatibilità ambientale anche senza procedimento disciplinare
di Pietro Alessio Palumbo
La misura del trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere di sanzione disciplinare bensì ha lo scopo di tutelare il buon funzionamento dell’ufficio. Questo trasferimento è giustificabile in presenza di una situazione lesiva del prestigio o del corretto funzionamento dell’amministrazione riferibile alla presenza del dipendente in quel determinato ambiente. Il funzionario è quindi suscettibile di rimozione attraverso l’assegnazione ad altra sede. L’istituto è espressione di una potestà ampiamente discrezionale del datore di lavoro, sottoponibile al sindacato del giudice solo sotto il profilo della logicità, della completezza della motivazione e del travisamento dei suoi legittimi presupposti.

È quindi legittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale del funzionario nel caso in cui la pubblica amministrazione, con adeguata motivazione, evidenzi la sussistenza di un nesso di correlazione tra la situazione indotta dal comportamento del dipendente e la sua permanenza nella attuale sede di lavoro. Con l’ordinanza n. 27345/2019, la sezione lavoro della Cassazione ha chiarito che il trasferimento per incompatibilità ambientale non ha carattere di disposizione punitiva, anzi può dirsi che non è affatto legato a una «colpa» dell’impiegato pubblico, bensì ha lo scopo di preservare la reputazione e il giusto andamento della complessa macchina amministrativa pubblica.

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