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Non ci sono motivi ostativi nella legge e nei regolamenti locali
Convocazioni in giornata – Seconda seduta nello stesso giorno della prima
 
Nel silenzio della normativa regolamentare sullo specifico punto, è possibile applicare la disciplina prevista dall’art. 127 del regio decreto n. 148/1915, ai sensi della quale le sedute di seconda convocazione non possono avere luogo nello stesso giorno fissato per la seduta consiliare in prima convocazione?
 
L’art. 38, comma 2, del Testo unico sugli enti locali demanda la disciplina del funzionamento del consiglio comunale al regolamento consiliare che, nell’ambito dei principi stabiliti dallo statuto, stabilisce anche le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Lo stesso comma 2 prevede che il regolamento indichi il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prescrivendo come unico limite la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente.
Tale disposizione va letta in combinato disposto con l’art. 273, comma 6, dello stesso decreto legislativo n. 267/00 il quale detta una disciplina transitoria che legittima l’applicazione, tra gli altri, dell’art. 127 del Testo unico n. 148/1915 (e, quindi, delle previsioni regolamentari a esso conformate), fino all’adeguamento statutario e regolamentare al citato decreto legislativo n. 267/00 nella materia considerata.
Il regolamento per il funzionamento del consiglio del comune che ha posto il quesito prevede che per la validità delle adunanze di seconda convocazione sia richiesta la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ente. Prevede, altresì, che il giorno della seconda convocazione può anche risultare dall’avviso di prima convocazione. Non è specificato, tuttavia, se la seduta di seconda convocazione possa o meno essere tenuta lo stesso giorno previsto per la seduta di prima convocazione.
Ciò posto non sembrerebbe applicabile l’art. 127 del T.u. n. 148/1915 nella parte in cui prevede che le adunanze del consiglio comunale di seconda convocazione debbano essere tenute in un giorno diverso da quello indicato per le sedute di prima convocazione. Sembrerebbe piuttosto che il silenzio della fonte regolamentare su tale punto possa essere interpretato come apertura alla possibilità che la seduta di seconda convocazione sia tenuta nella stessa giornata fissata per la seduta di prima convocazione.
D’altro canto la disciplina transitoria prevista dall’art. 273, comma 6, del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali richiama le disposizioni recate dall’art. 127 dal regio decreto n. 148/1915 solamente fino all’adeguamento statutario e regolamentare.
Va osservato, infine, che ai sensi del regolamento del consiglio comunale, è previsto che sia il consiglio comunale a risolvere di volta in volta tutte le questioni non espressamente disciplinate dal regolamento stesso.

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