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Riscossione, aggio al 3-6% in base ai tempi di pagamento 
di Luigi Lovecchio – Il Sole 24 Ore – 14 Ottobre 2019
Via libera all’ addebito dell’ aggio di riscossione del 3% o del 6% in caso di notifica dell’ ingiunzione di pagamento, previsione di nuovi criteri per l’ iscrizione all’ albo dei soggetti abilitati alla gestione delle entrate locali e estensione dell’ obbligo dell’ incasso diretto sui conti dei comuni alle somme derivanti dalla riscossione coattiva. Sono alcune delle novità contenute nel decreto legge fiscale, che dovrebbe essere approvato a brevissimo, in materia di riforma della riscossione delle entrate comunali, come anticipato dal Sole 24 Ore di mercoledì scorso.
L’ Agenzia delle Entrate – Riscossione ha il potere di applicare un aggio di riscossione del 3%, in caso di pagamento della cartella entro 60 giorni dalla notifica, che diventa il 6%, se il pagamento avviene oltre quella data. Nelle prassi operative di molti Comuni e concessionari locali si vede applicare il medesimo trattamento anche in caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento. Talvolta, peraltro, gli aggi sono determinati con modalità personalizzate.
Si tratta di iniziative, per vero, di dubbia legittimità, atteso che, trattandosi di una prestazione imposta, la stessa può essere applicata solo in presenza di un’ espressa previsione legislativa, nella specie mancante. Il testo di riforma, attualmente ancora in fase di gestazione, colma la lacuna disponendo l’ applicazione delle medesime percentuali dell’ Ader. Viene pertanto stabilito che se l’ ingiunzione è pagata entro 60 giorni, è dovuto l’ aggio del 3%, con un massimo di 300 euro, dopo tale data l’ aggio diventa del 6%, con un massimo di 600 euro. La disciplina è la stessa, sia che la riscossione avvenga in economia, da parte del Comune, sia che avvenga con affidamento a terzi.
È inoltre disposto l’ addebito delle ulteriori spese di notifica e di formazione degli atti cautelari ed esecutivi, secondo la tipizzazione da attuarsi con un apposito decreto del Mef. Nelle more del decreto, si rinvia alle quantificazioni valevoli per l’ agente della riscossione. Un’ altra novità riguarda l’ estensione dell’ obbligo dell’ incasso diretto sui conti dell’ ente alle somme rivenienti dal recupero coattivo. Allo stato attuale, in base all’ articolo 2-bis del Dl 193/2016, la riscossione spontanea deve avvenire sui conti comunali. Per effetto della riforma, qualsiasi tipologia di incasso dovrà avvenire in favore dell’ ente impositore e non del concessionario del servizio.
Molto opportunamente, si prevede che con delibera regolamentare il Comune possa escludere dall’ obbligo gli incassi afferenti i diritti sulle pubbliche affissioni e il tosap/cosap dovuto sulle aree mercatali. L’ obbligo di riscossione diretta non sussisterà inoltre per i pagamenti effettuati all’ ufficiale di riscossione, in pendenza di procedura espropriativa, in base all’ articolo 61 del Dpr 602/1973. Vengono inoltre riviste le regole relative all’ iscrizione nell’ albo dei soggetti abilitati e gli obblighi di vigilanza e tenuta dell’ albo stesso.
La prima novità riguarda l’ importo del capitale sociale minimo, che viene stabilito in 2,5 milioni di euro per poter gestire Comuni con popolazione non superiore a 200mila abitanti, e in 5 milioni di euro con riferimento agli altri Comuni. Si stabilisce inoltre che con decreti delle Finanze siano indicati i criteri da rispettare per l’ affidamento e lo svolgimento dei servizi di accertamento e riscossione, le linee guida in materia di compensi degli incaricati del servizio, e il contenuto degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei contratti in essere, inclusa la remunerazione dell’ incarico. Con gli stessi decreti saranno inoltre fissate le regole di riferimento per l’ espletamento dei compiti di controllo e vigilanza degli enti locali sull’ operato dei soggetti abilitati.

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