15/10/2019 – L’Anas non può impedire il posizionamento di un manufatto atipico senza motivazioni concrete

L’Anas non può impedire il posizionamento di un manufatto atipico senza motivazioni concrete
di Stefano Manzelli – Funzionario di polizia locale, consulente enti locali
La roccia pubblicitaria posizionata ad una distanza di oltre tre metri dalla carreggiata su un’area privata non costituisce un pericolo per la circolazione. Quindi il comune deve consentire al titolare dell’esercizio commerciale di mantenere l’installazione nonostante il diverso parere non circostanziato dell’Anas. Lo ha chiarito il Tar Sardegna, sez. II, con la sentenza n. 731 del 16 settembre 2019. Il titolare di una struttura agrituristica ha comunicato, ai sensi della locale legge regionale, di aver installato due insegne pubblicitarie. Nell’ambito del procedimento è quindi intervenuta l’Anas che ha espresso parere negativo circa l’installazione dell’insegna luminosa in pietra di lunghezza di circa 3,5 metri e altezza 1,9, posizionata su terreno privato ad una distanza di circa 3,3 metri rispetto allo spigolo del marciapiede, ovvero rispetto al limite della carreggiata stradale. Contro questo parere negativo l’interessato ha proposto con successo censure al collegio. La roccia pubblicitaria risulta posizionata ad una distanza di sicurezza, specifica la sentenza, tale da non creare alcun pericolo per il traffico e la circolazione. Se l’Anas riteneva che fossero presenti particolari condizioni critiche avrebbe dovuto rappresentare adeguatamente il contesto ed esprimersi dettagliatamente sui probabili rischi. Siccome il manufatto è sostanzialmente addossato al muro di confine del ricorrente a parere del collegio la decisione dell’Anas è eccessivamente severa e quindi deve essere annullata. E l’originale sistema pubblicitario posizionato tranquillamente nell’area indicata dal gestore dell’agriturismo.

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