15/10/2019 – K.o. il ricorso contro il diniego dell’autotutela

K.o. il ricorso contro il diniego dell’autotutela
Italia Oggi Sette – 14 Ottobre 2019
Non è ammissibile il ricorso presentato contro il provvedimento di rigetto reso dall’ ente impositore a seguito di riesame in autotutela di una pretesa già oggetto di precedenti avvisi di accertamento, laddove questi ultimi siano divenuti ormai definitivi perché non impugnati. Soprattutto se parziale, l’ autotutela comunque conferma ma non sostituisce il precedente accertamento ancora in piedi e divenuto definitivo per mancata impugnazione. Lo ha stabilito la Ctp di Milano con la sentenza n. 2973/10/2019. Oggetto dell’ originaria impugnazione dinanzi al collegio milanese era il provvedimento di riesame in autotutela emesso dal comune di Milano sulla Tari dovuta, e già accertata dall’ ente, per l’ anno 2015, di cui la società contribuente chiedeva il parziale annullamento.
Il provvedimento impugnato all’ esito del procedimento di autotutela faceva in realtà seguito ad accertamenti con cui il comune aveva recuperato il tributo dovuto dalla società su immobile nel quale rintracciava diverse utenze riferibili alla stessa, ritenendo quindi che, nonostante apposita denuncia di cessazione dell’ occupazione, la parte avesse in realtà continuato a utilizzarne i locali. Con l’ autotutela esercitata, il comune di Milano aveva perciò ridotto la pretesa, posto che le utenze, come dimostrato dalla ricorrente, manifestavano consumi esigui, e la loro attivazione era soltanto connessa alla possibilità di attirare nuovi potenziali inquilini sull’ immobile e non era indice di un effettivo loro utilizzo da parte della stessa società.
Quest’ ultima, tuttavia, impugnava l’ atto esito dell’ autotutela che aveva solo parzialmente, con riferimento ad alcune mensilità, ridotto la pretesa Tari. Il comune di Milano costituendosi in giudizio eccepiva in via preliminare l’ inammissibilità del ricorso: con esso, riteneva, si muovevano contestazioni, ormai tardive, che avrebbero dovuto essere sollevate contro gli originari accertamenti, rimasti invece non opposti. La Ctp condivideva e accoglieva l’ eccezione formulata dal resistente ritenendo infatti che il ricorso contro il provvedimento di diniego dell’ autotutela non poteva fungere da recupero o rimessione in termini dell’ impugnativa non presentata contro l’ originario atto impositivo. Quest’ ultimo, infatti, non era venuto a decadere per effetto del provvedimento frutto dell’ esercizio dell’ autotutela, che non è sostitutivo del primo e che nel caso di specie era peraltro parziale, pronunciandosi solo in parte a favore della società e per il resto confermando la pretesa poi di fatto rimasta inoppugnata.
Con atto ritualmente notificato l’ immobiliare P. G. S.S., a mezzo di rituale difesa tecnica, proponeva ricorso avverso il provvedimento di riesame in autotutela emesso dal comune di Milano in materia di Tari e deducendone l’ illegittimità e l’ infondatezza, ne chiedeva l’ annullamento parziale con riferimento all’ accertata debenza dell’ imposta per il solo anno 2015.() Costituendosi in giudizio il comune interessato controdeduceva l’ inammissibilità del ricorso, posto che con esso si facevano tardivamente rilevare questioni che avrebbero dovuto essere dedotte in sede di impugnazione degli originari avvisi; richiamava, sul punto, costante giurisprudenza di legittimità e di merito che aveva sempre escluso la possibilità di una rimessione in termini di fatto in relazione a un atto impositivo non impugnato ottenuta a mezzo della successiva impugnativa di successiva istanza di autotutela non accolta.() All’ esito rileva la Commissione che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in accoglimento della specifica eccezione avanzata dal comune resistente in sede di controdeduzioni. Non si condivide infatti la tesi sostenuta dalla difesa della società ricorrente secondo la quale con l’ accoglimento parziale dell’ istanza di autotutela sarebbe sorto un nuovo atto impositivo autonomamente impugnabile. Con l’ atto di autotutela parziale non vi è stato, infatti, un atto in sostituzione del primo, ma semplicemente, si è dato luogo a un’ elisione di parte del precedente atto impositivo che, per la restante parte, è rimasto ancora in vita con quelle caratteristiche di definitività che sono state determinate dalla mancata sua originaria impugnazione. In altri termini, non possono essere qui recepite lamentele che avrebbero dovuto essere avanzate in origine con l’ impugnazione degli avvisi di accertamento che sono stati poi oggetto di autotutela parziale, posto che queste riguardano la parte di questi ultimi già divenuta definitiva e poi non interessata da revoca successiva. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità di cui al dispositivo, cui si ritiene di far seguire la compensazione delle spese di giudizio fra le parti, stante l’ astratta accoglibilità delle ragioni di merito esposta dalla società ricorrente e la conseguente particolarità della fattispecie qui presa in considerazione. P.Q.M. La Commissione dichiara l’ inammissibilità del ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio.

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