15/07/2019 – il TAR Basilicata sul diritto di accesso dei consiglieri al protocollo informatico e al sistema di contabilità

il TAR Basilicata sul diritto di accesso dei consiglieri al protocollo informatico e al sistema di contabilità

“Deve ritenersi che il diritto di accesso dei consiglieri comunali ex art. 43 cit. del TUEL, cui è funzionalmente connessa la richiesta del ricorrente, va oggi necessariamente correlato al progressivo e radicale processo di digitalizzazione dell’organizzazione e dell’attività amministrativa, risultante dal Codice dell’Amministrazione digitale”.
È quanto afferma il TAR Basilicata (599/2019 link in fondo alla pagina), ribadendo che “Tale disciplina, per quanto di rilievo, impone allo Stato, alle regioni e alle autonomie locali di assicurare “la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità digitale”, “utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione” (cfr. art. 2, co. 1), precisando che “i dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati” (cfr. art. 50, co. 1).
Partendo dalla lettura combinata di tali precisi riferimenti normativi, la più recente giurisprudenza amministrativa è giunta alla condivisibile conclusione per cui l’Amministrazione comunale ha il dovere di dotarsi di una piattaforma integrata di gestione documentale, nell’ambito della quale è inserito anche il protocollo informatico. Corrispondentemente, il consigliere comunale ha il diritto di soddisfare le esigenze conoscitive connesse all’espletamento del suo mandato anche attraverso la modalità informatica, con accesso da remoto (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 4 aprile 2019, n. 545; T.A.R. Sardegna, 4 aprile 2019, n. 317).
Alla luce di tali assunti, va rilevata l’illegittimità della nota impugnata, in quanto recante un sostanziale e ingiustificato diniego alla richiesta ostensiva del ricorrente, in violazione dell’art. 43 TUEL. Invero, l’esigenza conoscitiva del ricorrente è rimasta insoddisfatta sine die e comunque sino al momento di assunzione in decisione del ricorso, malgrado il decorso di diversi mesi dalla sua introduzione, nel corso dei quali l’Amministrazione nulla ha fatto per rimuovere i presunti ostacoli di sicurezza informatica opposti al ricorrente. Questi ultimi, peraltro, soltanto asseriti ma non provati nella loro oggettività e, dunque, non apprezzabili in questa sede.
Né può rilevare, secondo quanto ulteriormente esposto dal Comune, che il provvedimento si è limitato a differire il rilascio delle credenziali, posto che il ritardo nell’approntamento degli eventuali accorgimenti tecnologici (che a tacer d’altro corrispondono all’adempimento di un preciso ed inderogabile dovere legale) non può comunque andare a detrimento del pieno e incondizionato esercizio delle prerogative connesse all’esercizio del mandato elettorale.
Al ricorrente va, dunque, riconosciuto il diritto ad accedere da remoto al protocollo informatico e al sistema informatico contabile dell’Ente, con corrispondente obbligo per il Comune di approntare le necessarie modalità organizzative, sia pure con alcune necessarie limitazioni. In particolare, al fine di evitare ogni accesso indiscriminato alla totalità dei documenti protocollati, il Collegio è dell’avviso che l’accesso da remoto vada consentito in relazione ai soli dati di sintesi ricavabili dalla consultazione telematica del protocollo, non potendo essere esteso al contenuto della documentazione, la cui acquisizione rimane soggetta alle ordinarie regole in materia di accesso (tra le quali la necessità di richiesta specifica).

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