15/07/2019 – AranSegnalazioni – Newsletter del 12/7/2019

AranSegnalazioni – Newsletter del 12/7/2019

Corte di Cassazione

Sezione Lavoro

Ordinanza n. 15506 del 7/6/2019

Pubblico impiego – dirigenza autonomie locali – annullamento procedura concorsuale – conseguente caducazione del contratto di lavoro – richiesta reintegrazione nel posto di lavoro e risarcimento del danno – rigetto della domanda- principi di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La ricorrente chiedeva che fosse riconosciuta la illegittimità del provvedimento con il quale il comune di Quartu S. Elena aveva disposto la caducazione del contratto di lavoro stipulato con la ricorrente a seguito di procedura concorsuale per la copertura di due posti da dirigente, chiedendo anche un risarcimento per il danno subito. Consiglio di Stato aveva annullato il provvedimento di ammissione al concorso al quale la ricorrente aveva partecipato e pertanto il comune aveva disposto la caducazione del contratto. Corte rigetta la domanda e ricorda i seguenti principi di diritto: “l’atto con il quale l’amministrazione revochi un’assunzione o un incarico a seguito dell’annullamento della procedura concorsuale o dell’inosservanza dell’ordine di graduatoria “equivale alla condotta del contraente che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace perché affetto da nullità, trattandosi di un comportamento con cui si fa valere l’assenza di un vincolo contrattuale” (Cass. nn. 194/2019, 7054/2018, 19626/2015, 8320/2010); dalla natura privatistica degli atti di gestione del rapporto discende inoltre che, qualora il dipendente intenda reagire all’atto unilaterale adottato dalla P.A., deve fare valere in giudizio il diritto soggettivo che da quell’atto è stato ingiustamente mortificato e non limitarsi a sostenere l’illegittimo esercizio di poteri di autotutela, perché il giudice ordinario è giudice non dell’atto ma del rapporto e dei diritti/doveri che dallo stesso scaturiscono; …la Pubblica Amministrazione conserva pur sempre, anche in presenza di un rapporto di lavoro ormai contrattualizzato, una connotazione peculiare, essendo tenuta al rispetto dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e di buon andamento cui è estranea ogni logica speculativa; in ordine al rapporto fra procedura concorsuale e contratto di impiego è stato osservato che gli atti principali della procedura presentano una duplicità di natura giuridica, poiché il bando e la graduatoria finale, pur inserendosi nell’ambito del procedimento di evidenza pubblica, hanno anche la natura sostanziale, rispettivamente, di proposta al pubblico e di atto di individuazione del futuro contraente (Cass. SS.UU 16728/2012, 4648/2010, 8951/2007); da ciò è stata tratta la conseguenza che la procedura concorsuale costituisce l’atto presupposto del contratto individuale, del quale condiziona la validità, sicché sia l’assenza sia l’illegittimità delle operazioni concorsuali si risolvono nella violazione della norma inderogabile dettata dall’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001, attuativo del principio costituzionale affermato dall’art. 97, comma 4, della Carta fondamentale (Cass. n. 194/2019, 13884/2016)”..

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Corte dei Conti

Sezione giurisdizionale Toscana  n. 262/2019

Pubblico Impiego – Commissione esame – Errore valutazione titoli – Danno erariale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio condanna i componenti di una commissione di esami per la errata compilazione della graduatoria definitiva in un concorso, a causa di una valutazione errata dei titoli di studio. Nello specifico, i giudici riconoscono la sussistenza della colpa grave in quanto: “Come noto, è caratterizzato da colpa grave quel comportamento il cui grado di diligenza, perizia, prudenza, correttezza e razionalità sono da ritenersi inferiori allo standard minimo professionale esigibile e tale da rendere prevedibile o probabile il concreto verificarsi dell’evento dannoso (v. in tal senso Corte conti, Sez. II Appello 611/2011 – Corte conti I Appello 357/2018). Nel caso in esame, quindi, la diligenza e la perizia dei convenuti suddetti appare collocarsi al di sotto della ordinaria esigibilità.” Pertanto il Collegio ha riconosciuto la responsabilità nella causazione del danno dei componenti della commissione e li ha condannati in pari misura al risarcimento del danno delle spese sostenute inutilmente dall’Ente pubblico, a seguito dell’intervento del tribunale amministrativo che ha annullato la graduatoria definitiva “con conseguente obbligo conformativo dell’amministrazione”.  

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Corte dei Conti

Sezione Regionale controllo Sardegna deliberazione n. 36/2019

Stipulare accordi tra amministrazioni, al fine di assumere gli idonei mediante lo scorrimento delle graduatorie

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati intervengono in merito alla possibilità prospettata da una amministrazione locale di stipulare accordi tra amministrazioni, al fine di assumere gli idonei mediante lo scorrimento delle graduatorie, alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2019. Il Collegio chiarisce che la nuova disciplina, l’art. 1, comma 361, della legge n. 145/ 2018, (legge di bilancio 2019), “nel prevedere che le graduatorie dei concorsi sono utilizzate “esclusivamente” per la copertura dei posti messi a concorso, impedisce l’utilizzo della medesima graduatoria per la copertura di qualsiasi altro posto diverso da quelli messi a concorso, sia esso della medesima o di altra amministrazione. Lo scorrimento della graduatoria viene quindi limitato, a partire dal 2019, alla sola possibilità di attingere ai candidati “idonei” per la copertura di posti che, pur essendo stati messi a concorso, non siano stati coperti o siano successivamente divenuti scoperti nel periodo di permanente efficacia della graduatoria medesima”.

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